(Accordo- art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
 Composizione delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti 
 
1) Qualsiasi controversia relativa agli investimenti, insorta tra una
Parte Contraente ed  un  investitore  dell'altra,  riguardo  problemi
regolati dal presente Accordo, sara'  per  quanto  possibile  risolta
mediante  consultazioni  amichevoli  tra  le  parti  in  controversia
medesime. 
2)  Se  tali  consultazioni  non  consentissero  una  soluzione,   la
controversia potra' essere sottoposta  alla  competente  magistratura
ordinaria od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio
si trovi l'investimento. 
3) Ove tra una Parte Contraente ed  un  investitore  sussista  ancora
controversia, dopo trascorso un periodo di 18 mesi dalla notifica  di
inizio di una azione avanti le  magistrature  nazionali  indicate  al
punto 2, tale controversia  potra'  essere  sottoposta  ad  arbitrato
internazionale. 
A tale effetto ed ai  sensi  del  presente  Accordo,  ciascuna  Parte
Contraente conferisce fin d'ora consenso anticipato  ed  irrevocabile
affinche'  qualsiasi  controversia  venga  sottoposta  ad   arbitrato
secondo le modalita' in esso stabilite. 
4) Fin  dal  momento  in  cui  abbia  avuto  inizio  un  procedimento
arbitrale, ciascuna delle parti  nella  controversia  adottera'  ogni
utile iniziativa intesa a far  desistere  dall'azione  giudiziale  in
corso. 
5) In caso di ricorso all'arbitrato internazionale,  la  controversia
sara' sottoposta, a scelta dell'investitore, a uno degli organismi di
arbitrato qui di seguito indicati: 
a) al Centro Internazionale per  la  Risoluzione  delle  Controversie
relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.),  istituito  della  Convenzione
sul "Regolamento delle Controversie relative  agli  investimenti  tra
Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma in  Washington  il
18 marzo 1965 qualora ognuno dei Paesi Pparte nel presente Accordo vi
avesse aderito. Ove questa condizione non  sussista,  ciascuna  delle
Parti  Contraenti  conferisce  il  proprio  consenso   affinche'   la
controversia  sia  sottoposta  ad  arbitrato,  in  conformita'   alla
regolamentazione sui "meccanismi"  aggiuntivi  per  la  conciliazione
l'arbitrato del predetto Centro Internazionale il  Regolamento  delle
Controversie relative ad Investimenti. 
b) Ad un Tribunale  arbitrale  "ad  hoc"  istituito  caso  per  caso.
L'arbitrato si effettuera' secondo  il  Regolamento  Arbitrale  della
Commissione   delle   Nazioni   Unite   sul    Diritto    Commerciale
Internazionale (UNCITRAL), di  cui  alla  Risoluzione  31/98  del  15
dicembre  1976  dell'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite.  Gli
arbitri saranno in numero di tre e,  se  non  cittadini  delle  Parti
Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano  relazioni
diplomatiche con le Parti Contraenti. 
Qualora necessario il Presidente  dell'Istituto  di  arbitrato  della
Camera di Commercio di Stoccolma verra' incaricato della nomina degli
arbitri, in conformita'  con  il  Regolamento  sopracitato.  La  sede
arbitrale sara' Stoccolma, salvo diverso accordo fra le parti. 
6) Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia,
potra' sollevare in una fase della procedura di arbitrato ne' in sede
di esecuzione di una sentenza  di  arbitrato,  eccezioni  basate  sul
fatto che un investitore parte avversa  abbia,  per  effetto  di  una
polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'articolo 7 del
presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto
o in parte le perdite subite. 
7)Il Tribunale arbitrale decidera' sulla base del diritto della Parte
Contraente  parte  nella   controversia,   comprese   le   norme   di
quest'ultima relative ai conflitti di leggi nonche' sulla base  delle
disposizioni  del  presente  Accordo,  di   clausole   di   eventuali
particolari accordi  relativi  all'investimento  o  dei  principi  di
diritto internazionale applicabili in materia. 
8) Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le parti
nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad  eseguire
le sentenze, in conformita' alla propria  legislazione  nazionale  ed
alle Convenzioni internazionali in materia vigenti per ambo le  Parti
Contraenti. 
9) Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica
argomenti attinenti ad un arbitrato od  un  procedimento  giudiziario
gia' in corso, finche' le procedure relative non siano state concluse
e le parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al  lodo  del
tribunale  arbitrale  od  alla  sentenza  del  competente   tribunale
interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o  nella
sentenza medesimi.