Art. 20. 
                          Pistola a tamburo 
  1. La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere
le seguenti caratteristiche: 
   calibro: 38 o 357 o 9 NATO; 
   capacita' tamburo: non inferiore a 5 cartucce; 
   azione: singola e doppia; 
   sicura: cane rimbalzante; 
   mire: fisse o registrabili; 
   lunghezza canna: compresa tra 2' e 6' (da 5 a 15 cm); 
   peso in ordine di impiego:  non  superiore  a  1,4  kg,  eventuali
accessori esclusi.