Art. 20. Pistola a tamburo 1. La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 38 o 357 o 9 NATO; capacita' tamburo: non inferiore a 5 cartucce; azione: singola e doppia; sicura: cane rimbalzante; mire: fisse o registrabili; lunghezza canna: compresa tra 2' e 6' (da 5 a 15 cm); peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg, eventuali accessori esclusi.