Art. 22.
                    Arma collettiva a tiro curvo
  1. L'arma collettiva a tiro curvo in dotazione speciale di  reparto
deve  essere idonea allo svolgimento di azione di accompagnamento, di
arresto o nebbiogena; deve avere un calibro non  superiore  a  mm  81
nominali e peso in ordine di impiego non superiore a kg 60.