Art. 23.
                     Munizionamento autopropulso
  1. Il munizionamento autopropulso in dotazione speciale di  reparto
deve  essere  idoneo  allo  svolgimento di azioni nebbiogene o contro
opere resistenti; deve avere un calibro non superiore a mm 90 e  peso
in ordine di impiego non superiore a kg 20.