Art. 24.
                      Bombe a mano o da fucile
  1. Le bombe in dotazione speciale di  reparto  possono  essere  del
tipo  a  percussione  o  a  tempo,  lanciabili  a  mano, con appositi
dispositivi o  con  arma  lunga,  atte  all'impiego  contro  bersagli
animati o bersagli dotati di modesta blindatura.