Art. 25.
                        Dispositivi di lancio
  1. L'amministrazione puo' dotarsi, oltre  che  degli  accessori  di
lancio  di cui all'art. 18, anche di idonei dispositivi per il lancio
di  bombe,  artifici,   proiettili   neutralizzanti,   munizionamento
autopropulso, come dotazione speciale di reparto.