Art. 27. Accessori 1. La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico. 2. Le armi da fuoco portatili in dotazione di reparto possono essere dotate di moderatori di suono. 3. Le armi dotate degli accessori di cui ai commi 1 e 2 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto.