Art. 27.
                              Accessori
  1. La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i  fucili
o  carabine  ad  anima  rigata in dotazione di reparto possono essere
dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico.
  2. Le armi da fuoco  portatili  in  dotazione  di  reparto  possono
essere dotate di moderatori di suono.
  3.  Le armi dotate degli accessori di cui ai commi 1 e 2 sono usate
osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto.