Art. 28.
                        Installazioni mobili
  1. Le armi di cui agli articoli 14, 16, 21, 22 e 23 possono  essere
installate,  con  le  necessarie  dotazioni di servizio, su automezzi
ordinari o blindati, su mezzi cingolati,  aeromobili  e  imbarcazioni
della Polizia di Stato.