Art. 36. Radiazione dal servizio 1. Oltre a quanto disposto per la dichiarazione di fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, le armi e le munizioni di tipo, modello o altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non piu' utilizzabili per i servizi di polizia sono radiate dal servizio con decreto del Capo della Polizia, su proposta della direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, sentite le direzioni centrali competenti per gli affari relativi allo specifico settore d'impiego operativo. 2. Il Capo della Polizia puo' altresi' disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso secondo le disposizioni in materia, ovvero la cessione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.