Art. 36.
                       Radiazione dal servizio
  1. Oltre a quanto disposto per la dichiarazione di fuori uso  delle
armi  e delle munizioni inefficienti, le armi e le munizioni di tipo,
modello o altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non piu'
utilizzabili per i servizi di polizia sono radiate dal  servizio  con
decreto  del Capo della Polizia, su proposta della direzione centrale
dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale,  sentite
le  direzioni  centrali  competenti  per  gli  affari  relativi  allo
specifico settore d'impiego operativo.
  2. Il Capo della Polizia puo' altresi' disporre l'alienazione delle
armi e delle munizioni radiate o  dichiarate  fuori  uso  secondo  le
disposizioni  in  materia,  ovvero la cessione delle stesse armi alle
Forze armate anche per la rottamazione.