Art. 37. 
     Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico 
  1.  L'Amministrazione  della   pubblica   sicurezza   puo'   essere
autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno,  a  sperimentare,
per  le  esigenze  dei  propri  compiti  istituzionali,  armi   dalle
caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento. 
  2. Nel decreto  di  cui  al  comma  1  sono  indicate  le  armi  da
sperimentare, le modalita' ed i termini della sperimentazione. 
  3. In caso di grave necessita' e urgenza, con decreto del  Ministro
dell'interno, il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato
puo'  essere  autorizzato  ad  impiegare   per   i   propri   compiti
istituzionali armi diverse da quelle in dotazione,  che  siano  state
adeguatamente sperimentate, purche' rispondenti alle  caratteristiche
d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e
comunque non eccedenti  le  potenzialita'  offensive  delle  armi  in
dotazione alle Forze di polizia. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno 
                                  ROGNONI, Ministro della difesa 
                                  FORMICA, Ministro delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1991 
  Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 4