Art. 37. Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento. 2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le armi da sperimentare, le modalita' ed i termini della sperimentazione. 3. In caso di grave necessita' e urgenza, con decreto del Ministro dell'interno, il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato puo' essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purche' rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialita' offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno ROGNONI, Ministro della difesa FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1991 Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 4