Art. 4.
                 Armamento di reparto - Definizione
  1. Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici
o reparti e istituti d'istruzione.  Tali  armi  sono  distribuite  al
personale  di  cui  all'art.  3, comandato in operazioni di servizio,
secondo  le  esigenze  o   ai   fini   dell'addestramento   e   delle
esercitazioni.