Art. 4. Armamento di reparto - Definizione 1. Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici o reparti e istituti d'istruzione. Tali armi sono distribuite al personale di cui all'art. 3, comandato in operazioni di servizio, secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.