Art. 7.
                 Gestione e custodia dell'armamento
  1. L'armamento, ad esclusione  di  quello  assegnato  in  dotazione
individuale,   e'   gestito  dall'ufficio  consegnatario  di  livello
provinciale che ne cura la custodia in un'armeria di reparto o in una
o piu' armerie sussidiarie, in relazione alle esigenze operative.
  2. Analogamente devono provvedere gli istituti di istruzione  ed  i
reparti mobili.
  3.  Le  armerie  devono  essere  sistemate  in locali possibilmente
interni all'edificio, ubicati in  modo  da  consentire  il  controllo
degli  accessi, con porte e vani luce blindati o dotati di inferriate
e grate; devono altresi' disporre di idonee serrature e  di  congegni
d'allarme.
  4.  Presso  gli  altri  uffici  o comandi della Polizia di Stato il
quantitativo  di  armi   di   reparto   strettamente   indispensabili
all'espletamento  dei  compiti  giornalieri  deve essere custodito in
strutture metalliche tecnicamente idonee e ambienti adeguati.