Art. 8. 
                   Armamento ordinario di reparto 
  1. L'armamento ordinario di reparto e' costituito  dalle  armi  per
l'uso delle quali e' impartito l'addestramento obbligatorio di base a
tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che  espletano  funzioni
di polizia. 
  2. Esse sono lo sfollagente, gli artifici,  nonche'  il  fucile  ad
anima liscia, il fucile  o  carabina  ad  anima  rigata,  la  pistola
mitragliatrice, il fucile mitragliatore ed i  dispositivi  di  lancio
corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 11 a  18,
specificamente individuate per tipo e modello con  decreto  del  Capo
della Polizia.