Art. 8. Armamento ordinario di reparto 1. L'armamento ordinario di reparto e' costituito dalle armi per l'uso delle quali e' impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 2. Esse sono lo sfollagente, gli artifici, nonche' il fucile ad anima liscia, il fucile o carabina ad anima rigata, la pistola mitragliatrice, il fucile mitragliatore ed i dispositivi di lancio corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 11 a 18, specificamente individuate per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia.