Art. 9.
                    Armamento speciale di reparto
  1.  L'armamento  speciale  di  reparto  e'  costituito  dalle  armi
individuali  o collettive il cui uso, al di fuori dell'addestramento,
e' consentito  al  personale  che  abbia  conseguito  un'attestazione
specifica di abilita'.
  2. In situazioni di grave necessita' ed urgenza il questore, ovvero
il  funzionario  presente  con  qualifica piu' elevata, puo' disporre
l'impiego delle predette armi anche da parte di personale non  munito
dell'apposita  abilitazione  che dia adeguata garanzia nell'uso delle
medesime.
  3. L'armamento speciale di reparto e' costituito dalle armi di  cui
all'art. 8 di tipo o modello diverso da quello in dotazione ordinaria
di reparto, ovvero munite degli accessori di cui all'art. 27, e dalle
armi   portatili,   dalle   armi   collettive,   dalle   bombe,   dal
munizionamento  autopropulso,  dai  dispositivi  di  lancio  e  dagli
esplosivi corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da
19 a 26.
  4.   Con   decreto  del  Capo  della  Polizia  sono  specificamente
individuati tipo e  modello  delle  armi  in  dotazione  speciale  di
reparto e delle altre dotazioni di cui agli articoli da 26 a 31.