IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119; Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406; Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417; Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249; Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325; Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101; Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i profili professionali relativi al personale dell'A.S.S.T., pubblicato nel 3 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1983; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i profili professionali relativi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 6 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9 del 1983; Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1982, che ha approvato il regolamento contenente le norme per la elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 1982; Rilevata la necessita' di procedere ad una revisione e ad un aggiornamento del predetto regolamento elettorale; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativamente ad una nuova formulazione degli articoli 12 e 14 dello schema che preveda la rappresentabilita' dei vigilanti di quinta categoria unitamente a quella di quarta categoria in quanto tale proposta non appare conforme ai criteri ispiratori dell'attuale ordinamento del personale; Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativamente alla sostituzione, all'art. 19, comma 9 dello schema, della espressione "responsabili delle organizzazioni sindacali" con quella di "segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali" in quanto l'individuazione di un preciso organo statutario potrebbe determinare difficolta' interpretative; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota n. GM 60527/4075 DL/CR del 31 luglio 1991); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. Limiti di applicazione del regolamento - Definizioni 1. Le norme del presente regolamento si applicano per le elezioni dei rappresentanti del personale nei seguenti organi delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: 1) consiglio di amministrazione; 2) commissioni consultive provinciali per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 3) commissioni consultive di zona per il personale dell'A.S.S.T.; 4) commissione centrale per gli uffici locali; 5) commissioni provinciali per gli uffici locali. 2. Ai fini del presente regolamento: a) le dizioni "dipendenti P.T." e "personale P.T." indicano tutto il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, escluso quello di cui al successivo punto b); b) le dizioni "dipendenti U.L.A." e "personale U.L.A." indicano tutto il personale degli uffici locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417; c) le dizioni "dipendenti telefonici" e "personale telefonico" indicano il personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici; d) la dizione "categoria e/o/ categorie" deve intendersi riferita alle qualifiche funzionali comprese nella categoria o nelle categorie stesse, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e dai decreti ministeriali di attuazione, nonche' dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti Note alle premesse - Il R.D.L. n. 520/1925 detta disposizioni circa l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica. - La legge n. 119/1958 detta disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento della carriera del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. - La legge n. 1406/1961 integra e modifica la legge n. 119/1958 - La legge n. 81/1963 modifica ed integra la legge 119/1958 per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Il D.P.R. n. 1417/1967 aggiornato con le leggi 27 luglio 1967, n. 652, e 12 marzo 1968, n. 259, approva il testo unico della legge sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale. - La legge n. 249/1968 delega il Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. - La legge n. 325/1968 detta le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. - La legge n. 775/1970 modifica ed integra la legge n. 249/1968 riguardante la delega per il riordinamento della pubblica amministrazione. - La legge n. 370/1974 reca norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS. - Il D.P.R. n. 721/1977 modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, detta disposizioni per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. - La legge n. 101/1979 reca: "Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico". - La legge n. 797/1981 reca: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto Ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1. - Il D.P.R. 1417/1967 approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 797/1981 e dell'art. 54 del D.P.R. n. 269/1987. "Art. 3 legge n. 797/1981 (Declaratorie di categorie). - Con effetto dal 1 gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue: Categoria I: Attivita' semplici. Attivita' elementari, manuali e non, per il cui servizio non si richiede alcuna specifica preparazione. Categoria II: Attivita' semplici con conoscenze elementari. Attivita' semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia. Categoria III: Attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attivita' tecnico-manuali che presuppongono tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Puo' essere richiesta l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Categoria IV: Attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali. Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico- manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di proce- dure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nell'esecuzione. Categoria V: Attivita' con conoscenze specialistiche e responsabilita' di gruppo. Attivita' amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno, nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unita' opera- tive. Categoria VI: Attivita' con conoscenze professionali e responsabilita' di unita' operative. Attivita' amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilita' di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entita' e di settori impianti o gruppi di piccole unita' operative costituite all'interno di uffici complessi, nonche' da responsabilita' dei risultati conseguiti dalle unita' operative sottordinate. Puo' essere prevista altresi' attivita' di ispezione contabile, nonche' qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attivita' di studi e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo. Categoria VII: Attivita' con preparazione professionale ed eventuale responsabilita' di unita' organiche. Attivita' amministrativo-contabili e tecniche , richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facolta' di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonche controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unita' organiche di media entita' o grandi ripartizioni interne di unita' organiche di rilevante entita'. La preposizione alle unita' organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unita' organiche di rilevante entita' comporta la piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Categoria VIII: Attivita' con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilita' di grandi unita' organiche. Attivita' amministrative, tecniche o ispettive e di stu- dio e ricerca, analisi e progettazione, direzione dei lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obbiettivi da conseguire, nonche' di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unita' organiche di rilevante entita' e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e responsabilta' diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unita' organiche sottordinate". "Art. 54 D.P.R. n. 269/1987 (Nona qualifica funzionale). - 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni: a) sostituzione del dirigente in caso di assensa o impedimento; b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare; c) collaborazione diretta all'attivita' di direzione espletata dal dirigente; d) direzioni di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali; e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacita' professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scentifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post- universitarie; f) attivita' ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attivita' programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi".