Art. 10. Propaganda elettorale 1. I capi degli uffici centrali e periferici assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio o albo all'interno degli uffici stessi per l'affissione di scritti di propaganda elettorale. 2. L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame e l'ammissione delle liste. 3. Per ciascuna lista e' consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali delle sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale. 4. La durata di tali riunioni non puo' superare per tutta la campagna elettorale e per ogni lista, due ore complessive per ogni singola direzione centrale o ufficio centrale equiparato e per ogni organo esterno periferico. Ogni altra forma di propaganda che comporti interruzione dell'attivita' lavorativa e' vietata. 5. La richiesta per la riunione deve essere presentata dai rappresentanti di lista ai competenti sottocomitati elettorali entro il termine di cui al comma 2. 6. In mancanza di rappresentanti di lista la richiesta per la riunione, di cui al comma 5, puo' essere presentata dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista. 7. I sottocomitati elettorali stabiliscono il programma delle riunioni di propaganda, tenuto conto, per quanto possibile, della richiesta delle singole liste in relazione anche alle esigenze di servizio degli uffici; in ogni caso deve essere evitato che in uno stesso giorno e per un medesimo ufficio sia tenuta piu' di una riunione. Il programma delle riunioni va comunicato ai capi degli uffici interessati entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel comma 5. 8. Per la partecipazione alle riunioni predette, che devono considerarsi non comprese tra quelle previste dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, compete la normale retribuzione. 9. Non e' consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di votazione. 10. Ai candidati compresi nelle liste ammesse alle elezioni e' concesso, a loro richiesta, congedo straordinario nella misura massima di trenta giorni se concorrono alla nomina in organi collegiali centrali e di dieci giorni se concorrono alla nomina in organi collegiali periferici, sulla base della disciplina degli articoli 37 e seguenti dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Note all'art. 10: - L'art. 20 della legge n. 775/1970 aggiunge l'art. 44-bis nella legge n. 249/1968 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) del seguente tenore: "Art. 44-bis: - I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unita' amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verra' corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unita' di cui sopra. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti dell'organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione". - L'art. 37 del testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R n.3/1957, e' cosi' formulato: "Art. 37 (Congedo straordinario). - All'impiegato, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario. In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Il congedo straordinario e' concesso, in base a motivato rapporto del capo ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni".