Art. 10. 
                        Propaganda elettorale 
 
1. I capi degli uffici centrali e  periferici  assegnano  a  ciascuna
lista ammessa uno spazio o albo all'interno degli uffici  stessi  per
l'affissione di scritti di propaganda elettorale. 
2. L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di
uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire
entro il quinto giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine  per
l'esame e l'ammissione delle liste. 
3. Per ciascuna lista e' consentito di tenere,  durante  l'orario  di
servizio,  riunioni  in  appositi  locali  delle  sedi   centrali   e
periferiche per svolgere la propaganda elettorale. 
4. La durata di tali riunioni non puo' superare per tutta la campagna
elettorale e per ogni lista, due ore  complessive  per  ogni  singola
direzione centrale o ufficio centrale equiparato e  per  ogni  organo
esterno periferico. Ogni  altra  forma  di  propaganda  che  comporti
interruzione dell'attivita' lavorativa e' vietata. 
5.  La  richiesta  per  la  riunione  deve  essere   presentata   dai
rappresentanti di lista ai competenti sottocomitati elettorali  entro
il termine di cui al comma 2. 
6. In mancanza  di  rappresentanti  di  lista  la  richiesta  per  la
riunione, di cui al comma 5,  puo'  essere  presentata  dagli  organi
statutari delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista. 
7.  I  sottocomitati  elettorali  stabiliscono  il  programma   delle
riunioni di propaganda, tenuto conto,  per  quanto  possibile,  della
richiesta delle singole liste in relazione  anche  alle  esigenze  di
servizio degli uffici; in ogni caso deve essere evitato  che  in  uno
stesso giorno e per un  medesimo  ufficio  sia  tenuta  piu'  di  una
riunione. Il programma delle riunioni va  comunicato  ai  capi  degli
uffici interessati entro i cinque giorni successivi alla scadenza del
termine stabilito nel comma 5. 
8.  Per  la  partecipazione  alle  riunioni  predette,   che   devono
considerarsi non comprese tra  quelle  previste  dall'art.  20  della
legge 28 ottobre 1970, n. 775, compete la normale retribuzione. 
9. Non e' consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo
giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di votazione. 
10. Ai candidati  compresi  nelle  liste  ammesse  alle  elezioni  e'
concesso,  a  loro  richiesta,  congedo  straordinario  nella  misura
massima  di  trenta  giorni  se  concorrono  alla  nomina  in  organi
collegiali centrali e di dieci giorni se concorrono  alla  nomina  in
organi collegiali  periferici,  sulla  base  della  disciplina  degli
articoli 37 e seguenti dello statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. 
 
          Note all'art. 10:
            -  L'art.  20  della  legge  n.  775/1970 aggiunge l'art.
          44-bis nella legge n. 249/1968 (per il titolo si veda nelle
          note alle premesse) del seguente tenore:
            "Art.  44-bis:  -  I  dipendenti civili dello Stato hanno
          diritto  di  riunione  nell'unita'  amministrativa,  o   di
          esercizio  di  servizi o di produzione industriale, durante
          l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore  annue.  Per  le
          ore  di partecipazione alle assemblee verra' corrisposta la
          normale retribuzione.
            Le riunioni - che possono riguardare la  generalita'  dei
          lavoratori  o gruppi di essi - sono indette singolarmente o
          congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate
          nel consiglio d'amministrazione con ordine  del  giorno  su
          materie  di  interesse  sindacale  e  del  lavoro,  secondo
          l'ordine di precedenza delle  convocazioni,  comunicate  al
          dirigente l'unita' di cui sopra.
            Alle  riunioni  possono  partecipare,  previo  preavviso,
          dirigenti   dell'organizzazione   sindacale,   anche    non
          dipendenti dalla pubblica amministrazione".
            -  L'art.  37  del testo unico delle norme concernenti lo
          statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato  con
          D.P.R n.3/1957, e' cosi' formulato:
            "Art.  37 (Congedo straordinario). - All'impiegato, oltre
          al congedo ordinario, possono  essere  concessi  per  gravi
          motivi congedi straordinari.
            Il   congedo  straordinario  compete  di  diritto  quando
          l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o,
          qualora si tratti di mutilato o invalido di  guerra  o  per
          servizio,  debba  attendere alle cure richieste dallo stato
          di invalidita'.  Nel  caso  di  matrimonio  l'impiegato  ha
          diritto a quindici giorni di congedo straordinario.
           In  ogni  caso  il congedo straordinario non puo' superare
          complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.
            Il congedo straordinario e' concesso, in base a  motivato
          rapporto  del  capo ufficio, dall'organo competente secondo
          gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni".