Art. 11 Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione 1. Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nel consiglio di amministrazione dei tre rappresentanti del personale P.T. e dei relativi supplenti, del rappresentante del personale U.L.A. e del relativo supplente, del rappresentante del personale telefonico e del relativo supplente sono elettori, rispettivamente, i dipendenti di ruolo P.T., U.L.A. e telefonici, mentre sono eleggibili, rispettivamente, i dipendenti di ruolo P.T., U.L.A. e telefonici, purche' abbiano prestato servizio effettivo per almeno novanta giorni alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni. 2. Sono, altresi', elettori del rappresentante del personale U.L.A. i sostituti portalettere reggenti ed i procaccia con obbligazione personale in servizio da almeno novanta giorni continuativi alla data del decreto che indice le elezioni.