Art. 11 
Elezione  dei  rappresentanti  del   personale   nel   consiglio   di
                           amministrazione 
 
1. Salve le  esclusioni  di  cui  all'art.  16,  per  l'elezione  nel
consiglio di amministrazione dei  tre  rappresentanti  del  personale
P.T. e dei  relativi  supplenti,  del  rappresentante  del  personale
U.L.A. e del relativo supplente,  del  rappresentante  del  personale
telefonico e del relativo supplente sono elettori, rispettivamente, i
dipendenti  di  ruolo  P.T.,  U.L.A.  e   telefonici,   mentre   sono
eleggibili, rispettivamente, i dipendenti di  ruolo  P.T.,  U.L.A.  e
telefonici, purche' abbiano prestato servizio  effettivo  per  almeno
novanta giorni alla data  del  decreto  ministeriale  che  indice  le
elezioni. 
2. Sono, altresi', elettori del rappresentante del personale U.L.A. i
sostituti portalettere  reggenti  ed  i  procaccia  con  obbligazione
personale in servizio da almeno novanta giorni continuativi alla data
del decreto che indice le elezioni.