Art. 12 Elezioni dei rappresentanti del personale U.L.A. nella commissione centrale per gli uffici locali 1. Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nella commissione centrale per gli uffici locali dei tre rappresentanti del personale U.L.A. (uno per le categorie VI, VII, ed VIII, uno per la categoria V ed uno per la categoria IV) e dei tre supplenti - uno per ciascun rappresentante - sono elettori i dipendenti U.L.A. di ruolo, mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie VI, VII e VIII, della categoria V e della categoria IV i dipendenti U.L.A. di ruolo appartenenti alle rispettive categorie, purche' abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale che in- dice le elezioni. 2. Sono, altresi', elettori i sostituti portalettere reggenti ed i procaccia con obbligazione personale in servizio da almeno novanta giorni dalla data del decreto che indice le elezioni.