Art. 12 
          Elezioni dei rappresentanti del personale U.L.A. 
nella commissione centrale per gli uffici locali 
 
1. Salve le esclusioni di  cui  all'art.  16,  per  l'elezione  nella
commissione centrale per gli uffici locali dei tre rappresentanti del
personale U.L.A. (uno per le categorie VI, VII, ed VIII, uno  per  la
categoria V ed uno per la categoria IV) e dei tre supplenti - uno per
ciascun rappresentante - sono elettori i dipendenti U.L.A. di  ruolo,
mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie
VI, VII e VIII, della categoria V e della categoria IV  i  dipendenti
U.L.A. di  ruolo  appartenenti  alle  rispettive  categorie,  purche'
abbiano prestato cinque anni di servizio  effettivo  nelle  categorie
che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale  che  in-
dice le elezioni. 
2. Sono, altresi', elettori i sostituti portalettere  reggenti  ed  i
procaccia con obbligazione personale in servizio  da  almeno  novanta
giorni dalla data del decreto che indice le elezioni.