Art. 13 Elezioni dei rappresentanti del personale P.T. nelle commissioni consultive provinciali 1. Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nelle commissioni consultive provinciali dei nove rappresentanti del personale P.T. (tre per le categorie VI, VII e VIII), con esclusione delle qualifiche direttive, tre per la categoria V e tre per le categorie II, III e IV) e dei nove supplenti - uno per ciascun rappresentante - sono elettori i dipendenti P.T. di ruolo in assegno agli uffici P.T., della direzione provinciale, mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie VI, VII ed VIII, con esclusione di quello appartenente alle qualifiche direttive, della categoria V e delle categorie II, III e IV i dipendenti P.T. di ruolo appartenenti alle rispettive categorie, purche' siano in assegno agli uffici P.T. della direzione provinciale ed abbiano prestato novanta giorni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni. 2. Il personale P.T. in servizio presso le direzioni compartimentali e gli uffici autonomi e le sezioni autonome da esse dipendenti partecipa all'elettorato attivo e passivo presso le direzioni provinciali coesistenti alle direzioni compartimentali.