Art. 13 
Elezioni dei rappresentanti  del  personale  P.T.  nelle  commissioni
                       consultive provinciali 
 
1. Salve le esclusioni di  cui  all'art.  16,  per  l'elezione  nelle
commissioni  consultive  provinciali  dei  nove  rappresentanti   del
personale P.T. (tre per le categorie VI, VII e VIII), con  esclusione
delle qualifiche direttive, tre per la  categoria  V  e  tre  per  le
categorie II, III e IV) e  dei  nove  supplenti  -  uno  per  ciascun
rappresentante - sono elettori i dipendenti P.T. di ruolo in  assegno
agli uffici P.T., della direzione provinciale, mentre sono eleggibili
per rappresentare il personale delle categorie VI, VII ed  VIII,  con
esclusione di quello appartenente alle  qualifiche  direttive,  della
categoria V e delle categorie II, III e IV i dipendenti P.T. di ruolo
appartenenti alle rispettive categorie, purche' siano in assegno agli
uffici P.T. della direzione provinciale ed abbiano  prestato  novanta
giorni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare
alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni. 
2. Il personale P.T. in servizio presso le direzioni  compartimentali
e gli uffici autonomi  e  le  sezioni  autonome  da  esse  dipendenti
partecipa  all'elettorato  attivo  e  passivo  presso  le   direzioni
provinciali coesistenti alle direzioni compartimentali.