Art. 14. Elezioni dei rappresentanti del personale U.L.A. nelle commissioni provinciali per gli uffici locali 1. Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nelle commissioni provinciali per gli uffici locali dei tre rappresentanti del personale U.L.A. (uno per le categorie VI, VII ed VIII, uno per la categoria V ed uno per la categoria IV) e dei tre supplenti - uno per ciascun rappresentante - sono elettori i dipendenti U.L.A. di ruolo in assegno agli uffici locali della direzione provinciale, mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie VI, VII e VIII, della categoria V e della categoria IV i dipendenti U.L.A. di ruolo appartenenti alle rispettive categorie, purche' siano in assegno agli uffici U.L.A. della direzione provinciale ed abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni. 2. Sono, altresi', elettori i sostituti portalettere reggenti ed i procaccia con obbligazione personale in servizio da almeno novanta giorni continuativi presso gli uffici locali della provincia alla data del decreto che indice le elezioni.