Art. 14. 
Elezioni dei rappresentanti del personale  U.L.A.  nelle  commissioni
                  provinciali per gli uffici locali 
 
1. Salve le esclusioni di  cui  all'art.  16,  per  l'elezione  nelle
commissioni provinciali per gli uffici locali dei tre  rappresentanti
del personale U.L.A. (uno per le categorie VI, VII ed VIII,  uno  per
la categoria V ed uno per la categoria IV) e dei tre supplenti -  uno
per ciascun rappresentante - sono elettori  i  dipendenti  U.L.A.  di
ruolo in assegno agli  uffici  locali  della  direzione  provinciale,
mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie
VI, VII e VIII, della categoria V e della categoria IV  i  dipendenti
U.L.A. di ruolo appartenenti alle rispettive categorie, purche' siano
in assegno agli uffici U.L.A. della direzione provinciale ed  abbiano
prestato cinque anni di servizio effettivo nelle categorie che devono
rappresentare alla  data  del  decreto  ministeriale  che  indice  le
elezioni. 
2. Sono, altresi', elettori i sostituti portalettere  reggenti  ed  i
procaccia con obbligazione personale in servizio  da  almeno  novanta
giorni continuativi presso gli uffici  locali  della  provincia  alla
data del decreto che indice le elezioni.