Art. 15. 
Elezioni  dei   rappresentanti   del   personale   telefonico   nelle
            commissioni consultive di zona dell'A.S.S.T. 
 
1. Salve le esclusioni di  cui  all'art.  16,  per  l'elezione  nelle
commissioni consultive di zona dell'A.S.S.T. dei nove  rappresentanti
del personale telefonico (tre per le categorie VI, VII ed  VIII,  con
esclusione delle qualifiche direttive, tre per la categoria V  e  tre
per le categorie II, III e IV) e dei nove supplenti - uno per ciascun
rappresentante - sono elettori i dipendenti telefonici  di  ruolo  in
assegno agli ispettorati  di  zona,  agli  uffici  interurbani,  alle
stazioni  telefoniche  ed  agli   altri   uffici   dipendenti   dagli
ispettorati stessi,  mentre  sono  eleggibili  per  rappresentare  il
personale delle categorie VI, VII ed VIII, con esclusione  di  quello
appartenente alle qualifiche direttive, della  categoria  V  e  delle
categorie II, III e IV i dipendenti telefonici di ruolo  appartenenti
alle rispettive categorie,  purche'  siano  in  assegno  agli  uffici
dipendenti dall'ispettorato  di  zona  ed  abbiano  prestato  novanta
giorni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare
alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni.