Art. 15. Elezioni dei rappresentanti del personale telefonico nelle commissioni consultive di zona dell'A.S.S.T. 1. Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nelle commissioni consultive di zona dell'A.S.S.T. dei nove rappresentanti del personale telefonico (tre per le categorie VI, VII ed VIII, con esclusione delle qualifiche direttive, tre per la categoria V e tre per le categorie II, III e IV) e dei nove supplenti - uno per ciascun rappresentante - sono elettori i dipendenti telefonici di ruolo in assegno agli ispettorati di zona, agli uffici interurbani, alle stazioni telefoniche ed agli altri uffici dipendenti dagli ispettorati stessi, mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie VI, VII ed VIII, con esclusione di quello appartenente alle qualifiche direttive, della categoria V e delle categorie II, III e IV i dipendenti telefonici di ruolo appartenenti alle rispettive categorie, purche' siano in assegno agli uffici dipendenti dall'ispettorato di zona ed abbiano prestato novanta giorni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni.