Art. 16. 
             Esclusione dall'elettorato attivo e passivo 
 
1. Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti  che,  alla  data
del decreto ministeriale che indice le elezioni, non abbiano prestato
servizio effettivo per almeno novanta giorni,  nonche'  i  dipendenti
che, alla data delle  elezioni,  siano  sospesi  dalla  qualifica  in
seguito   a   procedimento   disciplinare   ovvero   siano    sospesi
cautelarmente dal servizio. 
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dipendenti che  nell'ultimo
triennio siano incorsi in sanzioni superiori alla  censura  e  coloro
che, alla data delle  elezioni,  siano  sospesi  dalla  qualifica  in
seguito   a   procedimento   disciplinare   ovvero   siano    sospesi
cautelarmente dal servizio.