Art. 17. Elenchi generali degli elettori 1. I dirigenti degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T., non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto che indice le elezioni, provvedono a trasmettere al sottocomitato elettorale competente due elenchi, distinti per uffici di appartenenza, comprendenti: l'uno i nomi dei dipendenti aventi titolo a votare; l'altro quelli dei dipendenti non aventi titolo a votare. 2. In tali elenchi vanno indicati il cognome, il nome, la qualifica e l'ufficio presso cui il dipendente presta servizio e, nei casi di omonimia, anche il luogo e la data di nascita. 3. Per il personale di servizio presso le direzioni compartimentali e gli uffici autonomi e le sezioni autonome da esse dipendenti, gli elenchi degli elettori, distinti per uffici di appartenenza, vengono compilati dalle direzioni compartimentali medesime. 4. Copia degli elenchi anzidetti deve essere affissa, a cura degli stessi dirigenti, all'albo dei relativi uffici lo stesso giorno di scadenza del termine di cui al comma 1. 5. Avverso la omessa o indebita iscrizione negli elenchi e' ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla data di affissione, al sottocomitato elettorale, il quale provvede in via definitiva. 6. Nei casi di trasferimento ed in quelli di cessazione delle cause operative previste dall'art. 16, l'interessato puo' presentare domanda, per via gerarchica, al sottocomitato elettorale, anche oltre il termine previsto dal comma 5. 7. Per i dipendenti compresi negli elenchi degli aventi titolo al voto, che successivamente siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero siano sospesi cautelarmente dal servizio, agli uffici provvedono immediatamente a fare le necessarie comunicazioni al sottocomitato elettorale che provvede di conseguenza, dandone partecipazione al presidente del seggio competente e notizia al comitato elettorale.