Art. 18. Elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio 1. I sottocomitati elettorali, debbono compilare, sulla base degli elenchi generali di cui all'art. 17, gli elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio, sia fisso che con sistema di votazione per posta (tabelle 1 e 2). 2. Su ogni elenco, da compilarsi in quattro copie, deve essere indicato il numero del seggio corrispondente e la sua ubicazione. 3. Una copia di tali elenchi va trasmessa al comitato elettorale centrale, un'altra all'organo dal quale dipendono i singoli elettori (organi periferici o centrali dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T.), le altre due copie vanno trasmesse ai seggi competenti ai sensi della disposizione di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 4.