Art. 18. 
          Elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio 
 
1. I sottocomitati elettorali, debbono compilare,  sulla  base  degli
elenchi generali di cui  all'art.  17,  gli  elenchi  degli  elettori
assegnati a ciascun seggio, sia fisso che con  sistema  di  votazione
per posta (tabelle 1 e 2). 
2. Su ogni elenco,  da  compilarsi  in  quattro  copie,  deve  essere
indicato il numero del seggio corrispondente e la sua ubicazione. 
3. Una copia di tali elenchi  va  trasmessa  al  comitato  elettorale
centrale, un'altra all'organo dal quale dipendono i singoli  elettori
(organi   periferici   o   centrali   dell'Amministrazione   P.T.   e
dell'A.S.S.T.),  le  altre  due  copie  vanno  trasmesse   ai   seggi
competenti ai sensi della disposizione di cui  alla  lettera  e)  del
comma 3 dell'art. 4.