Art. 19. Formazione e presentazione delle liste 1. Le liste dei candidati possono essere presentate solo dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale ed a rappresentanza unitaria. 2. Le organizzazioni sindacali che presentino liste di candidati per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali, centrali e periferici, devono esibire una copia notarile dello statuto dell'organizzazione al comitato elettorale di cui all'art. 3. 3. Ciascuna organizzazione puo' presentare una sola lista per ognuno degli organi per i quali sono da eleggere i rappresentanti del personale. 4. La lista puo' comprendere al massimo: a) per le elezioni del consiglio di amministrazione, sette candidati, se concorre all'elezione dei rappresentanti del personale P.T.; cinque candidati, se concorre all'elezione del rappresentante del personale degli uffici locali; cinque candidati, se concorre alla elezione del rappresentante del personale dell'A.S.S.T.; b) per le elezioni nelle commissioni consultive P.T. ed A.S.S.T., ventuno candidati (sette scelti tra gli appartenenti alle categorie VI, VII ed VIII, con esclusione di quelli appartenenti alle qualifiche direttive, sette scelti tra gli appartenenti alla categoria V, sette scelti tra gli appartenenti alle categorie II, III e IV); c) per le elezioni nelle commissioni per gli uffici locali, ventuno candidati (sette scelti tra gli appartenenti alle categorie VI, VII e VIII, sette scelti tra gli appartenenti alla categoria V, sette scelti tra gli appartenenti alla categoria IV). 5. La lista deve comprendere al minimo un numero di candidati pari ai rappresentanti effettivi e supplenti da eleggere per almeno una delle categorie da rappresentare. Ove la lista sia estesa a piu' categorie, i candidati designati per rappresentare ciascuna di esse devono essere al minimo in misura pari ai rappresentanti effettivi e supplenti da eleggere. 6. Per le elezioni dei rappresentanti del personale in uno stesso organo nessun candidato puo' essere presentato in piu' liste. 7. La presentazione delle liste e della documentazione necessaria, ivi compresa la copia notarile dello statuto di cui al precedente comma 2, deve avvenire tra il quarantacinquesimo ed il quarantesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni, durante l'orario di ufficio. 8. Le liste devono essere corredate dai sottoelencati documenti: a) un certificato, per ciascun candidato, rilasciato dal capo dell'organo centrale o periferico che l'amministra, dal quale risulti: 1) la categoria di appartenenza; 2) la qualifica rivestita; 3) l'anzianita' nella categoria o nelle categorie da rappresentare in seno all'organo per il quale viene presentata la lista; 4) la sede di servizio; b) la dichiarazione di accettazione, per ciascun candidato, con firma autenticata dal capo dell'ufficio da cui dipende, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. 9. Le liste che concorrono alle elezioni negli organi collegiali centrali devono essere presentate al comitato elettorale dai responsabili delle organizzazioni sindacali che abbiano competenza sull'intero territorio nazionale. 10. Le liste che concorrono alle elezioni negli organi collegiali periferici dell'Amministrazione P.T. devono essere presentate ai sottocomitati di cui all'art. 4 dai responsabili delle organizzazioni sindacali che abbiano competenza sul territorio provinciale; quelle che concorrono alle elezioni degli organi collegiali periferici dell'A.S.S.T. devono essere presentate al sottocomitato di cui all'art. 6 dai responsabili delle organizzazioni sindacali che abbiano competenza sulla zona. 11. Il comitato elettorale, nelle 48 ore successive al termine fissato dal comma 7 per la presentazione delle liste, decide in via definitiva sul possesso dei requisiti richiesti dal comma 1. 12. Delle decisioni adottate viene data pubblicazione con affissione nell'albo del comitato stesso e comunicazione ai sottocomitati elettorali. 13. Il comitato ed i sottocomitati elettorali, nelle 48 ore succes- sive al termine fissato dal comma 11, provvedono ai seguenti adempimenti: a) verificano che le liste siano state formate e presentate in conformita' a quanto stabilito dal presente articolo e ne dichiarano, in caso contrario, la non ammissibilita'; b) depennano i candidati per i quali manca il certificato o la dichiarazione di accettazione di cui ai punti a) e b) del comma 8; c) depennano i candidati che risultino compresi in piu' liste; d) dichiarano l'inammissibilita' della lista il cui numero di candidati, in conseguenza di quanto previsto alle lettere b) e c), si sia ridotto tanto da non comprendere il numero minimo di candidati, cosi' come richiesto dal comma 5; e) depennano i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito nel comma 4, a cominciare dall'ultimo; f) assegnano a ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione, un numero progressivo che e' riportato nelle schede di votazione; g) assegnano un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui sono iscritti. 14. Delle decisioni adottate viene data pubblicazione con affissione nei rispettivi albi. 15. Avverso le decisioni dei sottocomitati elettorali, le organizzazioni sindacali presentatrici delle liste possono avanzare ricorso, entro 48 ore, al comitato elettorale tramite i sottocomitati stessi, i quali proseguono il ricorso con le proprie osservazioni nelle 24 ore successive. 16. Qualora il comitato non si pronunci sul ricorso entro il ventesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, il ricorso stesso si intende respinto. 17. Nel presentare le liste, le organizzazioni sindacali hanno facolta' di designare propri rappresentanti per assistere ai lavori del comitato e dei sottocomitati elettorali nei limiti di un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno degli stessi. 18. I rappresentanti di lista debbono essere scelti tra il personale applicato nella stessa sede del comitato o dei sottocomitati elettorali e, per il tempo in cui partecipano alle sedute, sono considerati in attivita' di servizio a tutti gli effetti.
Nota all'art. 19: - La legge n. 15/1968 detta norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autentificazione delle firme.