Art. 19. 
               Formazione e presentazione delle liste 
 
1. Le liste  dei  candidati  possono  essere  presentate  solo  dalle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale  ed  a  rappresentanza
unitaria. 
2. Le organizzazioni sindacali che presentino liste di candidati  per
le elezioni dei rappresentanti del  personale  in  seno  agli  organi
collegiali, centrali e periferici, devono esibire una copia  notarile
dello statuto  dell'organizzazione  al  comitato  elettorale  di  cui
all'art. 3. 
3. Ciascuna organizzazione puo' presentare una sola lista per  ognuno
degli organi per i  quali  sono  da  eleggere  i  rappresentanti  del
personale. 
4. La lista puo' comprendere al massimo: 
a) per le elezioni del consiglio di amministrazione, sette candidati,
se concorre  all'elezione  dei  rappresentanti  del  personale  P.T.;
cinque candidati, se concorre  all'elezione  del  rappresentante  del
personale degli uffici locali; cinque  candidati,  se  concorre  alla
elezione del rappresentante del personale dell'A.S.S.T.; 
b) per le elezioni nelle commissioni  consultive  P.T.  ed  A.S.S.T.,
ventuno candidati (sette scelti tra gli appartenenti  alle  categorie
VI,  VII  ed  VIII,  con  esclusione  di  quelli  appartenenti   alle
qualifiche  direttive,  sette  scelti  tra  gli   appartenenti   alla
categoria V, sette scelti tra gli appartenenti alle categorie II, III
e IV); 
c) per le elezioni nelle commissioni per gli uffici  locali,  ventuno
candidati (sette scelti tra gli appartenenti alle categorie VI, VII e
VIII, sette scelti tra  gli  appartenenti  alla  categoria  V,  sette
scelti tra gli appartenenti alla categoria IV). 
5. La lista deve comprendere al minimo un numero di candidati pari ai
rappresentanti effettivi e supplenti da eleggere per almeno una delle
categorie da rappresentare. Ove la lista sia estesa a piu' categorie,
i candidati designati  per  rappresentare  ciascuna  di  esse  devono
essere al  minimo  in  misura  pari  ai  rappresentanti  effettivi  e
supplenti da eleggere. 
6. Per le elezioni dei rappresentanti del  personale  in  uno  stesso
organo nessun candidato puo' essere presentato in piu' liste. 
7. La presentazione delle liste e  della  documentazione  necessaria,
ivi compresa la copia notarile dello statuto  di  cui  al  precedente
comma 2, deve avvenire tra il quarantacinquesimo ed  il  quarantesimo
giorno precedente alla data fissata per le elezioni, durante l'orario
di ufficio. 
8. Le liste devono essere corredate dai sottoelencati documenti: 
a)  un  certificato,  per  ciascun  candidato,  rilasciato  dal  capo
dell'organo  centrale  o  periferico  che  l'amministra,  dal   quale
risulti: 
1) la categoria di appartenenza; 
2) la qualifica rivestita; 
3) l'anzianita' nella categoria o nelle categorie da rappresentare in
seno all'organo per il quale viene presentata la lista; 
4) la sede di servizio; 
b) la dichiarazione di accettazione, per ciascun candidato, con firma
autenticata dal capo dell'ufficio da cui dipende, oppure da  uno  dei
pubblici ufficiali di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
9. Le liste che concorrono  alle  elezioni  negli  organi  collegiali
centrali  devono  essere  presentate  al  comitato   elettorale   dai
responsabili delle organizzazioni sindacali  che  abbiano  competenza
sull'intero territorio nazionale. 
10. Le liste che concorrono alle  elezioni  negli  organi  collegiali
periferici dell'Amministrazione  P.T.  devono  essere  presentate  ai
sottocomitati di cui all'art. 4 dai responsabili delle organizzazioni
sindacali che abbiano competenza sul territorio  provinciale;  quelle
che concorrono  alle  elezioni  degli  organi  collegiali  periferici
dell'A.S.S.T.  devono  essere  presentate  al  sottocomitato  di  cui
all'art.  6  dai  responsabili  delle  organizzazioni  sindacali  che
abbiano competenza sulla zona. 
11. Il comitato  elettorale,  nelle  48  ore  successive  al  termine
fissato dal comma 7 per la presentazione delle liste, decide  in  via
definitiva sul possesso dei requisiti richiesti dal comma 1. 
12. Delle decisioni adottate viene data pubblicazione con  affissione
nell'albo  del  comitato  stesso  e  comunicazione  ai  sottocomitati
elettorali. 
13. Il comitato ed i sottocomitati elettorali, nelle 48  ore  succes-
sive  al  termine  fissato  dal  comma  11,  provvedono  ai  seguenti
adempimenti: 
a) verificano che le  liste  siano  state  formate  e  presentate  in
conformita' a quanto stabilito dal presente articolo e ne dichiarano,
in caso contrario, la non ammissibilita'; 
b) depennano i candidati per  i  quali  manca  il  certificato  o  la
dichiarazione di accettazione di cui ai punti a) e b) del comma 8; 
c) depennano i candidati che risultino compresi in piu' liste; 
d)  dichiarano  l'inammissibilita'  della  lista  il  cui  numero  di
candidati, in conseguenza di quanto previsto alle lettere b) e c), si
sia ridotto tanto da non comprendere il numero minimo  di  candidati,
cosi' come richiesto dal comma 5; 
e) depennano i nomi  dei  candidati  che  risultino  in  soprannumero
rispetto al limite stabilito nel comma 4, a cominciare dall'ultimo; 
f) assegnano a ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione,  un
numero progressivo che e' riportato nelle schede di votazione; 
g) assegnano un  numero  ai  singoli  candidati  di  ciascuna  lista,
secondo l'ordine in cui sono iscritti. 
14. Delle decisioni adottate viene data pubblicazione con  affissione
nei rispettivi albi. 
15.  Avverso  le   decisioni   dei   sottocomitati   elettorali,   le
organizzazioni sindacali presentatrici delle liste  possono  avanzare
ricorso, entro 48 ore, al comitato elettorale tramite i sottocomitati
stessi, i quali proseguono il ricorso  con  le  proprie  osservazioni
nelle 24 ore successive. 
16. Qualora  il  comitato  non  si  pronunci  sul  ricorso  entro  il
ventesimo giorno precedente la  data  fissata  per  le  elezioni,  il
ricorso stesso si intende respinto. 
17. Nel  presentare  le  liste,  le  organizzazioni  sindacali  hanno
facolta' di designare propri rappresentanti per assistere  ai  lavori
del  comitato  e  dei  sottocomitati  elettorali  nei  limiti  di  un
rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno degli stessi. 
18. I rappresentanti di lista debbono essere scelti tra il  personale
applicato  nella  stessa  sede  del  comitato  o  dei   sottocomitati
elettorali e, per il tempo  in  cui  partecipano  alle  sedute,  sono
considerati in attivita' di servizio a tutti gli effetti. 
 
          Nota all'art. 19:
          -  La  legge  n.  15/1968  detta norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione  ed  autentificazione
          delle firme.