Art. 24. Durata delle votazioni e pubblicita' 1. Le votazioni si svolgono in quattro giorni feriali con l'osservanza del seguente orario: a) il primo ed il quarto giorno di votazione dalle ore 9 alle ore 14; b) il secondo ed il terzo giorno di votazione dalle ore 9 alle ore 20 negli uffici con turni lavorativi rotativi o doppi turni e dalle ore 9 alle ore 14 nei rimanenti uffici. 2. Nei quattro giorni di votazione, per tutto il tempo di apertura dei seggi, devono essere affisse, all'ingresso di ciascuno di essi, una copia dell'elenco degli elettori, una copia delle liste dei candidati e una copia del presente regolamento.