Art. 24. 
                Durata delle votazioni e pubblicita' 
 
1.  Le  votazioni  si  svolgono  in  quattro   giorni   feriali   con
l'osservanza del seguente orario: 
a) il primo ed il quarto giorno di votazione dalle ore 9 alle ore 14; 
b) il secondo ed il terzo giorno di votazione dalle ore 9 alle ore 20
negli uffici con turni lavorativi rotativi o doppi turni e dalle  ore
9 alle ore 14 nei rimanenti uffici. 
2. Nei quattro giorni di votazione, per tutto il  tempo  di  apertura
dei seggi, devono essere affisse, all'ingresso di ciascuno  di  essi,
una copia dell'elenco degli  elettori,  una  copia  delle  liste  dei
candidati e una copia del presente regolamento.