Art. 25. 
           Adempimenti preliminari all'apertura dei seggi 
 
1. Alle ore  17  del  giorno  che  precede  le  elezioni,  il  seggio
elettorale si riunisce e verifica che sia pronto quanto  occorra  per
assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto. 
2. Il presidente, dopo aver fatto constatare l'integrita' dei sigilli
del plico di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), lo apre e  verifica
che il contenuto corrisponda a quello elencato nelle distinte. Quindi
firma le distinte stesse  per  ricevuta  e  ne  restituisce  una,  in
assicurazione, al sottocomitato elettorale. 
3. Successivamente il presidente provvede a far apporre nell'apposito
spazio  il  timbro  del  seggio  sulle  schede  che   devono   essere
distribuite agli elettori assegnati al seggio stesso. 
4. Compiute le  operazioni  suddette,  si  formano  quattro  distinti
pieghi sigillati: in uno vengono chiuse le  schede  timbrate,  in  un
altro quelle non timbrate, in un terzo  il  timbro,  nell'ultimo  gli
elenchi degli elettori. 
5. Su ciascun piego deve essere apposta l'indicazione  del  materiale
in esso contenuto. I pieghi sono conservati nel locale del seggio  le
cui porte e finestre devono essere accuratamente  chiuse.  Le  chiavi
delle porte di accesso sono custodite dal presidente del seggio.