Art. 26. 
Operazioni di apertura e chiusura  dei  seggi  durante  i  giorni  di
                              votazione 
 
1. Immediatamente prima dell'apertura delle votazioni in ciascuno dei
quattro giorni  il  presidente,  fatta  constatare  l'integrita'  dei
sigilli,  provvede  all'apertura  dei   pieghi   contenenti,   giusta
l'indicazione  apposta  all'esterno  dei  medesimi,  l'elenco   degli
elettori e le schede timbrate. 
2. Al termine dell'orario di votazione di  ciascun  giorno,  le  urne
nonche' l'elenco e le schede timbrate, che  devono  essere  di  nuovo
chiusi in  distinti  pieghi,  sono  sigillati  e  conservati  con  le
modalita' di cui all'art. 25. 
3. Il mattino dei giorni successivi, prima di iniziare la  votazione,
i  componenti  del  seggio  elettorale  verificano  l'integrita'  dei
sigilli. 
4. Qualora fosse riscontrata la manomissione dei sigilli delle  urne,
tutte le schede contenute  nelle  urne  stesse  vengono  estratte  ed
annullate, mediante apposita annotazione su ciascuna di esse  firmata
dal presidente, e la votazione viene proseguita per gli elettori  che
non hanno ancora votato.