Art. 26. Operazioni di apertura e chiusura dei seggi durante i giorni di votazione 1. Immediatamente prima dell'apertura delle votazioni in ciascuno dei quattro giorni il presidente, fatta constatare l'integrita' dei sigilli, provvede all'apertura dei pieghi contenenti, giusta l'indicazione apposta all'esterno dei medesimi, l'elenco degli elettori e le schede timbrate. 2. Al termine dell'orario di votazione di ciascun giorno, le urne nonche' l'elenco e le schede timbrate, che devono essere di nuovo chiusi in distinti pieghi, sono sigillati e conservati con le modalita' di cui all'art. 25. 3. Il mattino dei giorni successivi, prima di iniziare la votazione, i componenti del seggio elettorale verificano l'integrita' dei sigilli. 4. Qualora fosse riscontrata la manomissione dei sigilli delle urne, tutte le schede contenute nelle urne stesse vengono estratte ed annullate, mediante apposita annotazione su ciascuna di esse firmata dal presidente, e la votazione viene proseguita per gli elettori che non hanno ancora votato.