Art. 27. 
                    Identificazione dell'elettore 
 
1. Il presidente del seggio, o chi ne fa  le  veci,  accerta  che  il
votante sia compreso nell'elenco  degli  elettori  del  seggio  e  ne
controlla   l'identita'   mediante   esame   di   un   documento   di
riconoscimento rilasciato da  una  pubblica  amministrazione  purche'
munito di fotografia. 
2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi  anche  i
documenti scaduti. 
3. In  mancanza  di  idonei  documenti  di  identificazione  uno  dei
componenti  del  seggio  che  conosca  personalmente  l'elettore   ne
attesta, sotto la propria responsabilita', l'identita', apponendo  la
sua firma nell'apposito spazio dell'elenco. 
4. Se nessuno dei componenti del seggio  e'  in  grado  di  attestare
l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un  altro  elettore
che abbia gia' votato presso lo  stesso  seggio,  purche',  sotto  la
propria responsabilita', ne attesti l'identita'. 
5. L'elettore che attesta l'identita' deve apporre la  propria  firma
accanto a quella dell'elettore da identificare.