Art. 27. Identificazione dell'elettore 1. Il presidente del seggio, o chi ne fa le veci, accerta che il votante sia compreso nell'elenco degli elettori del seggio e ne controlla l'identita' mediante esame di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione purche' munito di fotografia. 2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche i documenti scaduti. 3. In mancanza di idonei documenti di identificazione uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta, sotto la propria responsabilita', l'identita', apponendo la sua firma nell'apposito spazio dell'elenco. 4. Se nessuno dei componenti del seggio e' in grado di attestare l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore che abbia gia' votato presso lo stesso seggio, purche', sotto la propria responsabilita', ne attesti l'identita'. 5. L'elettore che attesta l'identita' deve apporre la propria firma accanto a quella dell'elettore da identificare.