Art. 29. 
                         Operazioni di voto 
 
1. L'elettore, controllato che le schede risultino  timbrate  con  il
timbro  del  seggio  e  non  presentino  alcun  segno,  procede  alla
votazione nel modo previsto dall'art. 30. 
2. Se un elettore riscontra che le schede consegnategli siano deteri-
orate, ovvero che egli stesso le abbia deteriorate, puo'  richiederne
al presidente altrettante, restituendo le prime, le quali sono  messe
in un plico  sigillato  dopo  che  il  presidente  abbia  scritto  su
ciascuna: "Scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma. 
3. Il presidente deve prelevare immediatamente dal plico delle schede
residue altrettante schede,  timbrarle  con  il  timbro  del  seggio,
risigillare i pieghi contenenti le schede non timbrate ed il timbro e
far risultare a verbale l'operazione. 
4. Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto  con  l'aiuto
di un elettore del seggio volontariamente scelto. 
5. Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore  per
piu' di  un  impedito.  Sull'elenco  del  seggio  e'  fatta  apposita
annotazione   dal   presidente   del   seggio   accanto    al    nome
dell'accompagnato e dell'accompagnatore. 
6. L'impedimento deve risultare da apposito certificato  medico,  che
va allegato al verbale.