Art. 3. Comitato elettorale 1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' istituito un comitato elettorale, unico per le elezioni dei rappresentanti del personale negli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero stesso, nominato con decreto del Ministero, il quale ne fissa la prima convocazione. 2. Il comitato e' composto da: a) un magistrato amministrativo, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Stato o equiparata, che lo presiede; b) sei impiegati, di cui tre appartenenti al personale P.T., due al personale U.L.A., uno al personale telefonico, in qualita' di membri; 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a qualifica direttiva. 4. Il presidente del comitato elettorale ne fissa le adunanze, le presiede e impartisce disposizioni perche' sia provveduto tempestivamente agli adempimenti sotto indicati: a) stampa delle liste dei candidati alle elezioni negli organi collegiali centrali: i candidati devono essere indicati con il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la qualifica e la categoria; b) invio ai sottoindicati elettorali di un congruo numero di copie delle liste dei candidati alle elezioni negli organi collegiali centrali da distribuire a tutti gli uffici dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T, nonche' ai seggi elettorali di cui all'art. 8, facenti capo ai sottocomitati medesimi; c) stampa delle schede relative alle elezioni negli organi collegiali centrali ed invio delle stesse, in plico sigillato, ai sottocomitati elettorali: nel plico deve essere inclusa una distinta, in duplice copia, del materiale in esso contenuto, firmata dal presidente del comitato elettorale. 5. Una copia di detta distinta deve essere restituita, firmata per ricevuta, dal presidente del sottocomitato elettorale. 6. Il comitato e' integrato con la partecipazione del presidente del sottocomitato elettorale dell'A.S.S.T., di cui all'art. 6, o da un membro del sottocomitato stesso, delegato dal presidente. 7. In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente, ne fa le veci il membro con qualifica piu' elevata. 8. Il comitato elettorale, oltre ai compiti previsti in altri articoli del presente regolamento, ha le seguenti attribuzioni: a) emanazione delle istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni per i casi non previsti dal presente regolamento; b) scrutinio generale delle votazioni sulla base dei verbali e dei prospetti riepilogativi rimessi dai sottocomitati elettorali, a norma dell'art. 4; c) decisione sulle contestazioni e sui ricorsi, compresi quelli relativi alla regolarita' ed alla validita' delle operazioni elettorali; d) proclamazione dei risultati; e) deferimento all'Amministrazione di appartenenza, perche' siano sottoposti a procedimento disciplinare, di coloro i quali si siano resi responsabili di irregolarita' elettorali. 9. Tutti i provvedimenti del comitato sono definitivi. 10. Delle sedute il segretario redige il processo verbale che deve essere firmato da tutti i componenti del comitato elettorale.