Art. 3. 
                         Comitato elettorale 
 
1. Presso il Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e'
istituito  un  comitato  elettorale,  unico  per  le   elezioni   dei
rappresentanti del  personale  negli  organi  collegiali  centrali  e
periferici delle aziende dipendenti dal  Ministero  stesso,  nominato
con decreto del Ministero, il quale ne fissa la prima convocazione. 
2. Il comitato e' composto da: 
a) un magistrato amministrativo, con qualifica non inferiore a quella
di consigliere di Stato o equiparata, che lo presiede; 
b) sei impiegati, di cui tre appartenenti al personale P.T.,  due  al
personale U.L.A., uno al personale telefonico, in qualita' di membri; 
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente
a qualifica direttiva. 
4. Il presidente del comitato elettorale ne  fissa  le  adunanze,  le
presiede   e   impartisce   disposizioni   perche'   sia   provveduto
tempestivamente agli adempimenti sotto indicati: 
a) stampa delle  liste  dei  candidati  alle  elezioni  negli  organi
collegiali centrali:  i  candidati  devono  essere  indicati  con  il
cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la  qualifica  e  la
categoria; 
b) invio ai sottoindicati elettorali di un congruo  numero  di  copie
delle liste dei  candidati  alle  elezioni  negli  organi  collegiali
centrali da distribuire a tutti gli uffici dell'Amministrazione  P.T.
e dell'A.S.S.T, nonche'  ai  seggi  elettorali  di  cui  all'art.  8,
facenti capo ai sottocomitati medesimi; 
c) stampa delle schede relative alle elezioni negli organi collegiali
centrali ed invio delle stesse, in plico sigillato, ai  sottocomitati
elettorali: nel plico deve essere inclusa una  distinta,  in  duplice
copia, del materiale in esso contenuto, firmata  dal  presidente  del
comitato elettorale. 
5. Una copia di detta distinta deve essere  restituita,  firmata  per
ricevuta, dal presidente del sottocomitato elettorale. 
6. Il comitato e' integrato con la partecipazione del presidente  del
sottocomitato elettorale dell'A.S.S.T., di cui all'art. 6,  o  da  un
membro del sottocomitato stesso, delegato dal presidente. 
7. In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente,  ne
fa le veci il membro con qualifica piu' elevata. 
8. Il  comitato  elettorale,  oltre  ai  compiti  previsti  in  altri
articoli del presente regolamento, ha le seguenti attribuzioni: 
a)  emanazione  delle  istruzioni  che  si  rendano  necessarie   per
assicurare il regolare svolgimento delle  elezioni  per  i  casi  non
previsti dal presente regolamento; 
b) scrutinio generale delle votazioni sulla base dei  verbali  e  dei
prospetti riepilogativi rimessi dai sottocomitati elettorali, a norma
dell'art. 4; 
c) decisione sulle  contestazioni  e  sui  ricorsi,  compresi  quelli
relativi  alla  regolarita'  ed  alla  validita'   delle   operazioni
elettorali; 
d) proclamazione dei risultati; 
e) deferimento all'Amministrazione  di  appartenenza,  perche'  siano
sottoposti a procedimento disciplinare, di coloro i  quali  si  siano
resi responsabili di irregolarita' elettorali. 
9. Tutti i provvedimenti del comitato sono definitivi. 
10. Delle sedute il segretario redige il processo  verbale  che  deve
essere firmato da tutti i componenti del comitato elettorale.