Art. 30. Modalita' di espressione del voto e preferenze 1. Il voto e' dato in modo diretto e segreto alla lista nel suo complesso: esso si esprime apponendo con la penna a sfera, nera o bleu, un segno di croce in testa alla lista prescelta. 2. Nell'ambito della lista votata l'elettore ha facolta' di esprimere la propria preferenza apponendo un segno di croce a fianco del nome del candidato prescelto. 3. La preferenza puo' essere data: a) per l'elezione nel consiglio di amministrazione a non piu' di due candidati del personale P.T., a un solo candidato del personale U.L.A. e parimenti a un solo candidato del personale telefonico; b) per l'elezione nelle commissioni consultive a non piu' di sei candidati (e cioe' due candidati del personale da eleggere per le categorie VI, VII e VIII, con esclusione delle qualifiche direttive, due candidati del personale da eleggere per la categoria V e due candidati del personale da eleggere per le categorie II, III e IV); c) per l'elezione nelle commissioni degli uffici locali, a non piu' di sei candidati (e cioe' due candidati del personale da eleggere per le categorie VI, VII e VIII, due candidati del personale da eleggere per la categoria V e due candidati del personale da eleggere per la categoria IV).