Art. 30. 
           Modalita' di espressione del voto e preferenze 
 
1. Il voto e' dato in modo diretto  e  segreto  alla  lista  nel  suo
complesso: esso si esprime apponendo con la penna  a  sfera,  nera  o
bleu, un segno di croce in testa alla lista prescelta. 
2. Nell'ambito della lista votata l'elettore ha facolta' di esprimere
la propria preferenza apponendo un segno di croce a fianco  del  nome
del candidato prescelto. 
3. La preferenza puo' essere data: 
a) per l'elezione nel consiglio di amministrazione a non piu' di  due
candidati del personale P.T.,  a  un  solo  candidato  del  personale
U.L.A. e parimenti a un solo candidato del personale telefonico; 
b) per l'elezione nelle commissioni consultive  a  non  piu'  di  sei
candidati (e cioe' due candidati del personale  da  eleggere  per  le
categorie VI, VII e VIII, con esclusione delle qualifiche  direttive,
due candidati del personale da eleggere per  la  categoria  V  e  due
candidati del personale da eleggere per le categorie II, III e IV); 
c) per l'elezione nelle commissioni degli uffici locali, a  non  piu'
di sei candidati (e cioe' due candidati del personale da eleggere per
le categorie VI, VII e VIII, due candidati del personale da  eleggere
per la categoria V e due candidati del personale da eleggere  per  la
categoria IV).