Art. 31. Restituzione delle schede al seggio 1. L'elettore, uscito dalla cabina, riconsegna le schede gia' piegate al presidente del seggio o allo scrutatore designato, il quale, in sua presenza, le introduce nell'urna. 2. Il presidente, o lo scrutatore da lui designato, infine, appone la propria firma nell'apposita colonna dell'elenco, a fianco del nome e della firma dell'elettore, restituendogli il documento di identificazione.