Art. 31. 
                 Restituzione delle schede al seggio 
 
1. L'elettore, uscito dalla cabina, riconsegna le schede gia' piegate
al presidente del seggio o allo scrutatore designato,  il  quale,  in
sua presenza, le introduce nell'urna. 
2. Il presidente, o lo scrutatore da lui designato, infine, appone la
propria firma nell'apposita colonna dell'elenco, a fianco del nome  e
della   firma   dell'elettore,   restituendogli   il   documento   di
identificazione.