Art. 34. 
                  Seggi per le votazioni per posta 
 
1. Ai fini delle votazioni per posta devono essere istituiti, a  cura
del sottocomitato elettorale, uno o piu' seggi appositi in  relazione
al numero degli elettori ammessi a tale tipo di votazione. 
2. I seggi di cui trattasi devono riunirsi cinque giorni prima  della
data di inizio delle votazioni e, dopo aver ottemperato  al  disposto
di cui  all'art.  25,  provvedono  ad  inviare,  per  assicurata,  ai
dirigenti degli uffici ove e' applicato  il  personale  ammesso  alle
votazioni  per  posta  apposito  plico  sigillato  con  il   seguente
materiale: 
a) elenco degli elettori dell'ufficio che votano per posta; 
b) un quantitativo di schede dei tipi occorrenti,  corrispondente  al
numero degli elettori dell'ufficio, aumentato di una congrua  scorta,
dopo aver apposto su ciascuna scheda il timbro del seggio; 
c) un quantitativo di  buste  grandi  ed  un  quantitativo  di  buste
piccole, recanti il timbro del seggio, corrispondenti al numero degli
elettori, aumentato di una congrua scorta; 
d) una distinta, in duplice copia, di quanto contiene il plico.