Art. 34. Seggi per le votazioni per posta 1. Ai fini delle votazioni per posta devono essere istituiti, a cura del sottocomitato elettorale, uno o piu' seggi appositi in relazione al numero degli elettori ammessi a tale tipo di votazione. 2. I seggi di cui trattasi devono riunirsi cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni e, dopo aver ottemperato al disposto di cui all'art. 25, provvedono ad inviare, per assicurata, ai dirigenti degli uffici ove e' applicato il personale ammesso alle votazioni per posta apposito plico sigillato con il seguente materiale: a) elenco degli elettori dell'ufficio che votano per posta; b) un quantitativo di schede dei tipi occorrenti, corrispondente al numero degli elettori dell'ufficio, aumentato di una congrua scorta, dopo aver apposto su ciascuna scheda il timbro del seggio; c) un quantitativo di buste grandi ed un quantitativo di buste piccole, recanti il timbro del seggio, corrispondenti al numero degli elettori, aumentato di una congrua scorta; d) una distinta, in duplice copia, di quanto contiene il plico.