Art. 35. Adempimenti dei direttori degli uffici e modalita' delle votazioni per posta 1. Il dirigente dell'ufficio, constatata l'integrita' dei sigilli, custodisce il plico pervenuto nella cassaforte o in altro mezzo di custodia in dotazione all'ufficio. 2. Nel giorno fissato dal decreto del Ministro come data di inizio delle votazioni, il dirigente dell'ufficio apre il plico e controlla che il materiale in esso contenuto corrisponda a quello descritto nella distinta. Firma i due esemplari della distinta stessa e ne restituisce uno, in assicurazione, al seggio. Dopo di che invita i singoli elettori presenti in ufficio a compiere uno per volta le operazioni di voto. 3. A tal uopo consegna ad ogni elettore le schede occorrenti e due buste di diverso formato. Dal momento in cui gli sono state consegnate le schede a quello in cui le restituisce, l'elettore non puo', per alcun motivo, allontanarsi dall'ufficio. 4. Il votante appone la propria firma nell'elenco degli elettori accanto al proprio nome, indicando la data e l'ora di consegna delle schede e delle buste e, dopo aver contrassegnato segretamente, con penna a sfera, la lista da lui prescelta ed espresso eventualmente i voti preferenziali, ripiega le schede che introduce nella busta piu' piccola che chiude. 5. L'elettore poi introduce la busta cosi' chiusa, insieme con un foglio recante l'indicazione del nome, del cognome, della qualifica e dell'ufficio e, nel caso in cui nell'ufficio vi siano omonimi, della data e del luogo di nascita, nella busta piu' grande, che pure chiude. 6. Il dirigente dell'ufficio, presa in consegna la busta, appone nell'elenco degli elettori, nell'apposita colonna, a fianco della firma dell'elettore, la propria firma. 7. Il dirigente dell'ufficio, al termine della giornata, o comunque col primo mezzo utile, spedisce al seggio elettorale in un plico sigillato ed assicurato l'elenco degli elettori, le buste contenenti le schede votate, le schede e le buste non utilizzate e le schede e le buste deteriorate. 8. Egli deve restituire un numero di schede e di buste pari a quello ricevuto e pertanto deve dare dimostrazione dell'impiego fatto di ogni scheda e di ogni busta prelevata da quelle inviategli in piu' a titolo di scorta e deve restituire anche le schede e le buste distribuite agli elettori e poi sostituite perche' deteriorate. 9. Se le votazioni non possono essere ultimate nella giornata sia perche' il numero degli elettori dell'ufficio e' elevato sia perche' una o piu' unita' sono assenti, il dirigente custodisce il materiale elettorale nella cassaforte o in altro mezzo di custodia in dotazione all'ufficio e fa proseguire le operazioni di voto nella successiva giornata. La spedizione in tal caso avviene al termine della seconda giornata o, comunque, col primo mezzo utile. 10. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono compiute dal dirigente dell'ufficio in presenza del vice direttore. 11. Qualora manchi o sia assente il vice direttore, alle operazioni assiste il dipendente di qualifica piu' elevata; in tal caso questi appone in calce all'elenco degli elettori la propria firma leggibile indicando la propria qualifica.