Art. 35. 
Adempimenti dei direttori degli uffici e  modalita'  delle  votazioni
                              per posta 
 
1. Il dirigente dell'ufficio, constatata  l'integrita'  dei  sigilli,
custodisce il plico pervenuto nella cassaforte o in  altro  mezzo  di
custodia in dotazione all'ufficio. 
2. Nel giorno fissato dal decreto del Ministro come  data  di  inizio
delle votazioni, il dirigente dell'ufficio apre il plico e  controlla
che il materiale in esso contenuto  corrisponda  a  quello  descritto
nella distinta. Firma i due esemplari  della  distinta  stessa  e  ne
restituisce uno, in assicurazione, al seggio. Dopo di  che  invita  i
singoli elettori presenti in ufficio a  compiere  uno  per  volta  le
operazioni di voto. 
3. A tal uopo consegna ad ogni elettore le schede  occorrenti  e  due
buste  di  diverso  formato.  Dal  momento  in  cui  gli  sono  state
consegnate le schede a quello in cui le restituisce,  l'elettore  non
puo', per alcun motivo, allontanarsi dall'ufficio. 
4. Il votante appone la  propria  firma  nell'elenco  degli  elettori
accanto al proprio nome, indicando la data e l'ora di consegna  delle
schede e delle buste e, dopo aver  contrassegnato  segretamente,  con
penna a sfera, la lista da lui prescelta ed espresso eventualmente  i
voti preferenziali, ripiega le schede che introduce nella busta  piu'
piccola che chiude. 
5. L'elettore poi introduce la busta cosi'  chiusa,  insieme  con  un
foglio recante l'indicazione del nome, del cognome, della qualifica e
dell'ufficio e, nel caso in cui nell'ufficio vi siano omonimi,  della
data e del luogo di  nascita,  nella  busta  piu'  grande,  che  pure
chiude. 
6. Il dirigente dell'ufficio, presa  in  consegna  la  busta,  appone
nell'elenco degli elettori, nell'apposita  colonna,  a  fianco  della
firma dell'elettore, la propria firma. 
7. Il dirigente dell'ufficio, al termine della giornata,  o  comunque
col primo mezzo utile, spedisce al  seggio  elettorale  in  un  plico
sigillato ed assicurato l'elenco degli elettori, le buste  contenenti
le schede votate, le schede e le buste non utilizzate e le  schede  e
le buste deteriorate. 
8. Egli deve restituire un numero di schede e di buste pari a  quello
ricevuto e pertanto deve dare  dimostrazione  dell'impiego  fatto  di
ogni scheda e di ogni busta prelevata da quelle inviategli in piu'  a
titolo di scorta e  deve  restituire  anche  le  schede  e  le  buste
distribuite agli elettori e poi sostituite perche' deteriorate. 
9. Se le votazioni non possono essere  ultimate  nella  giornata  sia
perche' il numero degli elettori dell'ufficio e' elevato sia  perche'
una o piu' unita' sono assenti, il dirigente custodisce il  materiale
elettorale nella cassaforte o in altro mezzo di custodia in dotazione
all'ufficio e fa proseguire le operazioni di  voto  nella  successiva
giornata. La spedizione in tal caso avviene al termine della  seconda
giornata o, comunque, col primo mezzo utile. 
10. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono compiute dal
dirigente dell'ufficio in presenza del vice direttore. 
11. Qualora manchi o sia assente il vice direttore,  alle  operazioni
assiste il dipendente di qualifica piu' elevata; in tal  caso  questi
appone in calce all'elenco degli elettori la propria firma  leggibile
indicando la propria qualifica.