Art. 36. Apertura dei plichi da parte del seggio 1. I seggi elettorali, costituiti ai fini delle votazioni per posta, nei quattro giorni in cui si svolgono le elezioni si riuniscono quotidianamente. 2. Il presidente, o chi ne fa le veci, prende nota, nell'elenco degli uffici cui sono applicati gli elettori del seggio in precedenza predisposto, dei plichi pervenuti nella giornata, indicando la data e l'ora di arrivo. 3. Subito dopo si procede all'apertura dei plichi stessi, dai quali vengono estratti gli elenchi degli elettori e le buste contenenti le schede. 4. Successivamente si aprono le buste grandi e da ciascuna di esse viene estratto il foglio contenente le generalita' dell'elettore, in base al quale il presidente, o lo scrutatore da lui designato, appone la propria firma nell'elenco degli elettori in corrispondenza del nome dell'interessato, in segno di attestazione dell'avvenuta votazione. 5. I fogli contenenti le generalita' degli elettori vengono conservati in buste intestate ai vari uffici della provincia per eventuali controlli. 6. Quindi, si estrae dalla busta grande quella piccola, che viene introdotta, ancora chiusa, nell'urna. 7. Quando non vi sono altri plichi da aprire, l'urna viene sigillata e custodita con le cautele di cui all'art. 26.