Art. 36. 
               Apertura dei plichi da parte del seggio 
 
1. I seggi elettorali, costituiti ai fini delle votazioni per  posta,
nei quattro giorni in cui  si  svolgono  le  elezioni  si  riuniscono
quotidianamente. 
2. Il presidente, o chi ne fa le veci, prende nota, nell'elenco degli
uffici cui sono applicati  gli  elettori  del  seggio  in  precedenza
predisposto, dei plichi pervenuti nella giornata, indicando la data e
l'ora di arrivo. 
3. Subito dopo si procede all'apertura dei plichi stessi,  dai  quali
vengono estratti gli elenchi degli elettori e le buste contenenti  le
schede. 
4. Successivamente si aprono le buste grandi e da  ciascuna  di  esse
viene estratto il foglio contenente le generalita' dell'elettore,  in
base al quale il presidente, o lo scrutatore da lui designato, appone
la propria firma nell'elenco degli  elettori  in  corrispondenza  del
nome  dell'interessato,  in  segno  di   attestazione   dell'avvenuta
votazione. 
5.  I  fogli  contenenti  le  generalita'  degli   elettori   vengono
conservati in buste intestate ai  vari  uffici  della  provincia  per
eventuali controlli. 
6. Quindi, si estrae dalla busta grande  quella  piccola,  che  viene
introdotta, ancora chiusa, nell'urna. 
7. Quando non vi sono altri plichi da aprire, l'urna viene  sigillata
e custodita con le cautele di cui all'art. 26.