Art. 37. 
             Votazione diretta presso i seggi per posta 
 
1. Gli elettori ammessi alla votazione per posta,  assenti,  che  non
abbiano potuto esercitare il loro diritto di voto presso l'ufficio di
applicazione nei giorni previsti per tale tipo di votazione,  possono
esprimere il loro voto direttamente presso  il  seggio  appositamente
istituito purche' entro il termine di chiusura delle votazioni. 
2.  Della  votazione  deve  essere  fatta  apposita  annotazione  nel
verbale.