Art. 37. Votazione diretta presso i seggi per posta 1. Gli elettori ammessi alla votazione per posta, assenti, che non abbiano potuto esercitare il loro diritto di voto presso l'ufficio di applicazione nei giorni previsti per tale tipo di votazione, possono esprimere il loro voto direttamente presso il seggio appositamente istituito purche' entro il termine di chiusura delle votazioni. 2. Della votazione deve essere fatta apposita annotazione nel verbale.