Art. 38. 
    Modalita' di votazione del personale distaccato e in missione 
 
1. Il personale distaccato o in  missione  vota  nella  sua  sede  di
origine. 
2. Il  personale  distaccato,  comunque,  puo'  essere  ammesso  alla
votazione per  posta.  Per  consentire  tale  facolta'  l'ufficio  di
applicazione deve far presente ai dipendenti interessati che  possono
essere ammessi alla votazione per posta a seguito di presentazione di
apposita domanda da proseguirsi alla sede di origine entro il termine
di cui al comma 1 dell'art. 17. 
3.  Al  personale  che  non  presenti  detta  domanda  e'  accordato,
compatibilmente con le  esigenze  del  servizio,  un  permesso  della
durata di un giorno per  la  votazione  piu'  il  tempo  strettamente
necessario per compiere il viaggio di andata e quello di ritorno. 
4. L'elettore ha diritto al rimborso delle spese  di  viaggio  -  che
deve documentare - ed e' considerato in attivita' di servizio ai fini
della corresponsione degli emolumenti. 
5. Al suo  rientro  in  sede,  l'elettore  deve  dimostrare  di  aver
effettivamente votato esibendo un'attestazione a firma del presidente
del seggio presso il quale ha espresso il voto (o di  chi  ne  fa  le
veci) e munita del timbro del seggio stesso.