Art. 38. Modalita' di votazione del personale distaccato e in missione 1. Il personale distaccato o in missione vota nella sua sede di origine. 2. Il personale distaccato, comunque, puo' essere ammesso alla votazione per posta. Per consentire tale facolta' l'ufficio di applicazione deve far presente ai dipendenti interessati che possono essere ammessi alla votazione per posta a seguito di presentazione di apposita domanda da proseguirsi alla sede di origine entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 17. 3. Al personale che non presenti detta domanda e' accordato, compatibilmente con le esigenze del servizio, un permesso della durata di un giorno per la votazione piu' il tempo strettamente necessario per compiere il viaggio di andata e quello di ritorno. 4. L'elettore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio - che deve documentare - ed e' considerato in attivita' di servizio ai fini della corresponsione degli emolumenti. 5. Al suo rientro in sede, l'elettore deve dimostrare di aver effettivamente votato esibendo un'attestazione a firma del presidente del seggio presso il quale ha espresso il voto (o di chi ne fa le veci) e munita del timbro del seggio stesso.