Art. 4. 
    Sottocomitati elettorali presso le direzioni provinciali P.T. 
 
1.  Presso  ogni  direzione  provinciale   P.T.   e'   istituito   un
sottocomitato elettorale, nominato con  provvedimento  del  direttore
compartimentale, composto da: 
a) il direttore provinciale, che lo presiede; 
b) sei impiegati, di cui tre appartenenti al personale P.T. e tre  al
personale U.L.A., in qualita' di membri. 
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente
a categoria non inferiore alla VI. 
3. Il presidente del sottocomitato elettorale ne fissa le adunanze  e
impartisce disposizioni perche' sia provveduto  tempestivamente  agli
adempimenti sotto indicati: 
a) stampa delle  liste  dei  candidati  alle  elezioni  negli  organi
collegiali periferici: i candidati  devono  essere  indicati  con  il
cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la  qualifica  e  la
categoria; 
b) stampa delle schede relative alle elezioni negli organi collegiali
periferici; 
c) invio  delle  liste  dei  candidati  alle  elezioni  degli  organi
collegiali, centrali e periferici, a tutti gli uffici della provincia
per l'immediata affissione in apposito albo; 
d) invio degli elenchi degli  elettori  assegnati  a  ciascun  seggio
all'organo  competente,  di  cui  all'art.  17,   per   la   relativa
pubblicazione. 
e) invio,  in  plico  sigillato,  ad  ogni  seggio  delle  liste  dei
candidati, dell'elenco in duplice copia degli  elettori  del  seggio,
delle schede e dei timbri, nonche' copia del regolamento  elettorale:
nel plico deve essere inclusa una distinta,  in  duplice  copia,  del
materiale in esso contenuto, firmata dal presidente del sottocomitato
elettorale; una copia  di  detta  distinta  deve  essere  restituita,
firmata per ricevuta, dal presidente del seggio elettorale; 
f) invio al comitato elettorale, in assicurazione: 
1) di copia degli elenchi degli elettori assegnati a ciascun  seggio,
come previsto dall'art. 18; 
2) di un dispaccio contenente i verbali del sottocomitato e i  plichi
sigillati "A" dei seggi elettorali di cui all'art. 48; 
3)  di  un  apposito  dispaccio  contenente  copia  dei  verbali  del
sottocomitato con allegato il prospetto  riepilogativo  ed  i  plichi
sigillati "C" dei seggi elettorali di cui all'art. 48. 
4. Sull'involucro  esterno  dei  plichi  cosi'  formati  deve  essere
apposta  l'annotazione:"contiene  i  plichi  ("A"  o  "C")  di  seggi
elettorali n. ..". 
5. L'invio di quanto previsto al punto 3 della lettera f) del comma 3
deve  avvenire  nello  stesso  giorno  di  chiusura  dei  lavori  del
sottocomitato. 
6. In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente,  ne
fa le veci il membro con qualifica piu' elevata.