Art. 4. Sottocomitati elettorali presso le direzioni provinciali P.T. 1. Presso ogni direzione provinciale P.T. e' istituito un sottocomitato elettorale, nominato con provvedimento del direttore compartimentale, composto da: a) il direttore provinciale, che lo presiede; b) sei impiegati, di cui tre appartenenti al personale P.T. e tre al personale U.L.A., in qualita' di membri. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VI. 3. Il presidente del sottocomitato elettorale ne fissa le adunanze e impartisce disposizioni perche' sia provveduto tempestivamente agli adempimenti sotto indicati: a) stampa delle liste dei candidati alle elezioni negli organi collegiali periferici: i candidati devono essere indicati con il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la qualifica e la categoria; b) stampa delle schede relative alle elezioni negli organi collegiali periferici; c) invio delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali, centrali e periferici, a tutti gli uffici della provincia per l'immediata affissione in apposito albo; d) invio degli elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio all'organo competente, di cui all'art. 17, per la relativa pubblicazione. e) invio, in plico sigillato, ad ogni seggio delle liste dei candidati, dell'elenco in duplice copia degli elettori del seggio, delle schede e dei timbri, nonche' copia del regolamento elettorale: nel plico deve essere inclusa una distinta, in duplice copia, del materiale in esso contenuto, firmata dal presidente del sottocomitato elettorale; una copia di detta distinta deve essere restituita, firmata per ricevuta, dal presidente del seggio elettorale; f) invio al comitato elettorale, in assicurazione: 1) di copia degli elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio, come previsto dall'art. 18; 2) di un dispaccio contenente i verbali del sottocomitato e i plichi sigillati "A" dei seggi elettorali di cui all'art. 48; 3) di un apposito dispaccio contenente copia dei verbali del sottocomitato con allegato il prospetto riepilogativo ed i plichi sigillati "C" dei seggi elettorali di cui all'art. 48. 4. Sull'involucro esterno dei plichi cosi' formati deve essere apposta l'annotazione:"contiene i plichi ("A" o "C") di seggi elettorali n. ..". 5. L'invio di quanto previsto al punto 3 della lettera f) del comma 3 deve avvenire nello stesso giorno di chiusura dei lavori del sottocomitato. 6. In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente, ne fa le veci il membro con qualifica piu' elevata.