Art. 40. Modalita' di votazione del personale comandato presso altre amministrazioni 1. Il personale comandato presso altre amministrazioni vota con le medesime modalita' previste per le unita' in servizio militare; i sottocomitati danno al predetto personale notizie relative alle elezioni sopra specificate per il tramite delle amministrazioni presso le quali i singoli interessati si trovano nella posizione di comando.