Art. 40. 
Modalita'  di  votazione  del  personale   comandato   presso   altre
                           amministrazioni 
 
1. Il personale comandato presso altre amministrazioni  vota  con  le
medesime modalita' previste per le unita'  in  servizio  militare;  i
sottocomitati danno  al  predetto  personale  notizie  relative  alle
elezioni sopra  specificate  per  il  tramite  delle  amministrazioni
presso le quali i singoli interessati si trovano nella  posizione  di
comando.