Art. 41. Chiusura delle votazioni e operazioni preliminari allo scrutinio 1. Decorse le ore 14 dell'ultimo giorno di votazione, il presidente del seggio: a) dichiara chiusa la votazione; b) accerta il numero dei votanti, risultante dal numero delle firme apposte dal presidente stesso o dallo scrutatore da lui designato in corrispondenza a quelle degli elettori del seggio; c) estrae le schede dall'urna, ripartendole, qualora siano di tipi diversi; d) accerta che il numero delle schede di ciascun tipo corrisponda a quello dei votanti di cui alla lettera b); e) inizia lo spoglio delle schede.