Art. 41. 
  Chiusura delle votazioni e operazioni preliminari allo scrutinio 
 
1. Decorse le ore 14 dell'ultimo giorno di votazione,  il  presidente
del seggio: 
a) dichiara chiusa la votazione; 
b) accerta il numero dei votanti, risultante dal numero  delle  firme
apposte dal presidente stesso o dallo scrutatore da lui designato  in
corrispondenza a quelle degli elettori del seggio; 
c) estrae le schede dall'urna, ripartendole, qualora  siano  di  tipi
diversi; 
d) accerta che il numero delle schede di ciascun tipo  corrisponda  a
quello dei votanti di cui alla lettera b); 
e) inizia lo spoglio delle schede.