Art. 42. 
Norme particolari per la chiusura delle votazioni presso i seggi  per
                                posta 
 
1. Decorse le ore 14 del giorno stabilito dal  decreto  del  Ministro
per la chiusura delle votazioni, il presidente del seggio o chi ne fa
le veci: 
a) dichiara chiusa la votazione; le buste pervenute successivamente a
tale ora non vengono  aperte  e  il  presidente  appone  su  ciascuna
l'annotazione "giunta dopo la chiusura delle votazioni" indicando  la
data e l'ora di arrivo della busta stessa; tali buste sono avviate al
sottocomitato elettorale che provvede allo spoglio  solo  se  spedite
con il primo mezzo utile successivo al termine di cui all'art. 35; 
b) accerta il numero dei votanti, risultante dal numero  delle  firme
apposte dal presidente stesso o dallo scrutatore da lui designato  in
corrispondenza a quelle degli elettori del seggio; 
c) estrae le buste dall'urna; 
d) estrae dalle buste le tre schede separandole secondo il tipo;  nel
caso in cui una busta contenga un numero di schede inferiore a quello
delle votazioni previste, la circostanza deve essere messa a verbale; 
e)  accerta  che  il  numero  delle  schede  di  ciascuno  dei   tipi
corrisponda a quello dei votanti di cui alla lettera b); 
f) inizia lo spoglio delle schede.