Art. 42. Norme particolari per la chiusura delle votazioni presso i seggi per posta 1. Decorse le ore 14 del giorno stabilito dal decreto del Ministro per la chiusura delle votazioni, il presidente del seggio o chi ne fa le veci: a) dichiara chiusa la votazione; le buste pervenute successivamente a tale ora non vengono aperte e il presidente appone su ciascuna l'annotazione "giunta dopo la chiusura delle votazioni" indicando la data e l'ora di arrivo della busta stessa; tali buste sono avviate al sottocomitato elettorale che provvede allo spoglio solo se spedite con il primo mezzo utile successivo al termine di cui all'art. 35; b) accerta il numero dei votanti, risultante dal numero delle firme apposte dal presidente stesso o dallo scrutatore da lui designato in corrispondenza a quelle degli elettori del seggio; c) estrae le buste dall'urna; d) estrae dalle buste le tre schede separandole secondo il tipo; nel caso in cui una busta contenga un numero di schede inferiore a quello delle votazioni previste, la circostanza deve essere messa a verbale; e) accerta che il numero delle schede di ciascuno dei tipi corrisponda a quello dei votanti di cui alla lettera b); f) inizia lo spoglio delle schede.