Art. 43. 
                    Validita' e nullita' del voto 
 
1.  La  validita'  dei  voti  contenuti  nella  scheda  deve   essere
riconosciuta ogni qualvolta si possa desumere la  volonta'  effettiva
dell'elettore. 
2. Debbono ritenersi nulli i voti contenuti  in  schede  nelle  quali
l'elettore: 
a) abbia contrassegnato piu' di una lista; 
b)  non  abbia  contrassegnato  alcuna  lista,  ma   abbia   espresso
preferenze per candidati appartenenti a liste diverse. 
3. In applicazione sempre del principio di cui  al  comma  1  debbono
ritenersi: 
a)  nulle  quelle  schede  in  cui  l'elettore,  oltre  a  non  avere
contrassegnato alcuna lista, non abbia espresso preferenze (schede in
bianco); 
b)  valide  quelle  schede   nelle   quali   l'elettore   non   abbia
contrassegnato  alcuna  lista,  ma  abbia  espresso  preferenze   per
candidati  appartenenti  ad  una  stessa  lista;  in  tal   caso   si
considerano validi sia i voti di preferenza che di lista; 
c) valide quelle schede nelle quali  siano  stati  espressi  voti  di
preferenza per candidati di una stessa lista in  numero  superiore  a
quello previsto dall'art. 30: in tal caso  si  considerano  validi  i
voti di  preferenza,  espressi  nell'ordine  nel  limite  del  numero
consentito; 
d) valide quelle schede in cui  l'elettore  abbia  espresso  voti  di
preferenza per candidati compresi in  una  lista  diversa  da  quella
votata: in tal caso si considera valido solo il voto dato alla lista.