Art. 43. Validita' e nullita' del voto 1. La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere riconosciuta ogni qualvolta si possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore. 2. Debbono ritenersi nulli i voti contenuti in schede nelle quali l'elettore: a) abbia contrassegnato piu' di una lista; b) non abbia contrassegnato alcuna lista, ma abbia espresso preferenze per candidati appartenenti a liste diverse. 3. In applicazione sempre del principio di cui al comma 1 debbono ritenersi: a) nulle quelle schede in cui l'elettore, oltre a non avere contrassegnato alcuna lista, non abbia espresso preferenze (schede in bianco); b) valide quelle schede nelle quali l'elettore non abbia contrassegnato alcuna lista, ma abbia espresso preferenze per candidati appartenenti ad una stessa lista; in tal caso si considerano validi sia i voti di preferenza che di lista; c) valide quelle schede nelle quali siano stati espressi voti di preferenza per candidati di una stessa lista in numero superiore a quello previsto dall'art. 30: in tal caso si considerano validi i voti di preferenza, espressi nell'ordine nel limite del numero consentito; d) valide quelle schede in cui l'elettore abbia espresso voti di preferenza per candidati compresi in una lista diversa da quella votata: in tal caso si considera valido solo il voto dato alla lista.