Art. 45. Scrutinio 1. Man mano che il presidente da' lettura delle varie schede, gli scrutatori designati dal presidente stesso prendono nota, negli appositi prospetti, riprodotti in fac-simile in calce al presente regolamento (tabelle 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17), per ciascun organo per il quale le elezioni sono tenute, dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze valide date ai singoli candidati nell'ambito della lista stessa. Di tali prospetti vengono compilate due copie: l'una e l'altra devono recare in calce la firma di tutti i componenti del seggio. 2. In sede di scrutinio il seggio deve comunque pronunciarsi sulla validita' delle schede attribuendo i voti relativi alle liste votate o, se del caso, dichiarandole nulle. 3. La pronuncia si intende adottata in via provvisoria quando vi sia contestazione. 4. La decisione viene presa a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione.