Art. 45. 
                              Scrutinio 
 
1. Man mano che il presidente da' lettura  delle  varie  schede,  gli
scrutatori designati  dal  presidente  stesso  prendono  nota,  negli
appositi prospetti, riprodotti in fac-simile  in  calce  al  presente
regolamento (tabelle 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17), per ciascun organo
per il quale le elezioni sono tenute, dei voti attribuiti a  ciascuna
lista e delle preferenze valide date ai singoli candidati nell'ambito
della lista stessa. Di tali prospetti vengono  compilate  due  copie:
l'una e l'altra devono recare in calce la firma di tutti i componenti
del seggio. 
2. In sede di scrutinio il seggio deve  comunque  pronunciarsi  sulla
validita' delle schede attribuendo i voti relativi alle liste  votate
o, se del caso, dichiarandole nulle. 
3. La pronuncia si intende adottata in via provvisoria quando vi  sia
contestazione. 
4. La decisione viene presa a maggioranza; in caso di parita' prevale
il voto del presidente. 
5. Quando una scheda non contiene alcuna  espressione  di  voto,  sul
retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione.