Art. 46. 
          Termine di chiusura delle operazioni di scrutinio 
 
1.  Le  operazioni  di  scrutinio  devono  essere   espletate   senza
interruzione ed ultimate entro le ore  12  del  giorno  successivo  a
quello di chiusura delle votazioni. 
2. Nella ipotesi che le operazioni  stesse  non  siano  ultimate  nel
suindicato termine, il presidente  rimette  subito  al  sottocomitato
elettorale competente tutti gli atti inerenti alla votazione,  avendo
cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate e
di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle. 
3. La circostanza  della  mancata  ultimazione  delle  operazioni  di
scrutinio deve risultare dal verbale.