Art. 46. Termine di chiusura delle operazioni di scrutinio 1. Le operazioni di scrutinio devono essere espletate senza interruzione ed ultimate entro le ore 12 del giorno successivo a quello di chiusura delle votazioni. 2. Nella ipotesi che le operazioni stesse non siano ultimate nel suindicato termine, il presidente rimette subito al sottocomitato elettorale competente tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle. 3. La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale.