Art. 47. 
                        Redazione dei verbali 
 
1. Di tutte le operazioni compiute per lo svolgimento delle  elezioni
il segretario redige il verbale, nel quale sono brevemente  descritte
le operazioni stesse,  sono  indicati  gli  eventuali  reclami  e  le
contestazioni nonche' le decisioni prese e sono riportati i risultati
degli scrutini. 
2. Al verbale dell'ultimo giorno sono allegati  i  prospetti  di  cui
all'art. 45. 
3. In particolare, nel verbale relativo alle operazioni di  scrutinio
devono essere indicati, per ciascuno degli  organi  per  i  quali  si
effettuano le elezioni: 
a) il numero degli elettori e quello dei votanti; 
b) il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista e, per ciascuna di
esse, le preferenze riportate dai singoli candidati; 
c) il numero delle schede consegnate al seggio, di quelle valide,  di
quelle contestate, di quelle nulle, indicando quante di  queste  sono
bianche, e di quelle non utilizzate. 
4. I verbali, redatti in duplice esemplare, devono essere firmati  in
ciascun foglio, al termine di ogni seduta, da tutti i componenti  del
seggio elettorale. 
5. Un  fac-simile  dei  verbali  da  compilare  da  parte  dei  seggi
elettorali e' riportato in appendice al presente regolamento (tabella
26).