Art. 49. 
         Redazione dei verbali dei sottocomitati elettorali 
 
1. Di tutte le operazioni compiute dal sottocomitato elettorale,  dal
giorno del suo insediamento a  quello  di  trasmissione  al  comitato
elettorale dei plichi di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 4,
il segretario redige giornalmente il processo verbale. 
2. Per quanto riguarda le operazioni di scrutinio, nel verbale, a cui
vanno uniti i prospetti riepilogativi  riprodotti  in  fac-simile  in
calce al presente regolamento (tabelle 18, 19, 20, 21,  22,  23,  24,
25), devono essere indicati, per ciascuno degli organi per i quali si
effettuano le elezioni: 
a) il numero degli elettori e quello dei votanti (per l'elezione  dei
rappresentanti del personale dell'Amministrazione P.T. nel  consiglio
di amministrazione va tenuto distinto il  personale  P.T.  da  quello
U.L.A.); 
b) il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista e, per  ognuna  di
esse, le preferenze riportate dai singoli candidati; 
c) il numero delle schede distribuite ai seggi di  quelle  restituite
dai seggi, di quelle valide, di quelle contestate,  di  quelle  nulle
(precisando  quante  di  queste  sono  bianche)  e  di   quelle   non
utilizzate, distintamente per i  vari  tipi  di  esse;  inoltre  deve
essere  precisato  il  numero  delle  schede  ricevute  dal  comitato
elettorale. 
3. I verbali, redatti in duplice esemplare, devono essere firmati  in
ciascun foglio al termine di ogni seduta, da tutti i  componenti  del
sottocomitato elettorale.