Art. 5. Sottocomitato elettorale per gli uffici dell'Amministrazione centrale P.T. 1. Presso l'Amministrazione centrale P.T. e' istituito un apposito sottocomitato elettorale, cui e' demandato il compito di attendere alle elezioni del personale degli uffici centrali, nominato con provvedimento del direttore generale e composta da: a) un direttore centrale, che lo presiede; b) quattro impiegati, appartenenti al personale P.T., in qualita' di membri. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VI. 3. Il presidente del sottocomitato ne fissa le adunanze e impartisce disposizioni perche' sia provveduto all'invio delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali centrali a tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale per l'immediata affissione in apposito albo, nonche' agli adempimenti di cui alle lettere d), e), ed f) del comma 3 dell'art. 4. 4. In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente, ne fa le veci il membro con qualifica piu' elevata.