Art. 5. 
Sottocomitato elettorale per gli uffici dell'Amministrazione centrale
                                P.T. 
 
1. Presso l'Amministrazione centrale P.T. e'  istituito  un  apposito
sottocomitato elettorale, cui e' demandato il  compito  di  attendere
alle elezioni del  personale  degli  uffici  centrali,  nominato  con
provvedimento del direttore generale e composta da: 
a) un direttore centrale, che lo presiede; 
b) quattro impiegati, appartenenti al personale P.T., in qualita'  di
membri. 
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente
a categoria non inferiore alla VI. 
3. Il presidente del sottocomitato ne fissa le adunanze e  impartisce
disposizioni  perche'  sia  provveduto  all'invio  delle  liste   dei
candidati alle elezioni degli organi collegiali centrali a tutti  gli
uffici dell'Amministrazione centrale per  l'immediata  affissione  in
apposito albo, nonche' agli adempimenti di cui alle lettere  d),  e),
ed f) del comma 3 dell'art. 4. 
4. In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente,  ne
fa le veci il membro con qualifica piu' elevata.