Art. 50. Ricorsi al comitato elettorale 1. Avverso le operazioni elettorale i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso al comitato elettorale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine perentorio di due giorni dalla data in cui i seggi ed i sottocomitati elettorali hanno ultimato le operazioni elettorali.