Art. 50. 
                   Ricorsi al comitato elettorale 
 
1. Avverso le  operazioni  elettorale  i  candidati  e  gli  elettori
possono avanzare ricorso al comitato elettorale a mezzo  raccomandata
con avviso di ricevimento nel termine perentorio di due giorni  dalla
data in cui i seggi ed i sottocomitati elettorali hanno  ultimato  le
operazioni elettorali.