Art. 51. 
Elezione del rappresentante del personale dell'A.S.S.T. nel consiglio
                         di amministrazione 
 
1. E' eletto rappresentante del personale dell'A.S.S.T.  in  seno  al
consiglio di amministrazione il  candidato  appartenente  alla  lista
che, nelle relative elezioni abbia ottenuto il maggior numero di voti
e che nell'ambito  della  lista  stessa  abbia  riportato  piu'  voti
preferenziali. 
2.  E'  eletto  rappresentante  supplente  il  candidato  che   abbia
riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore  a
quello conseguito dal rappresentante titolare. 
3.  A  parita'  di  voti  tra  due  o  piu'  liste   prevale   quella
contraddistinta dal numero cardinale piu' basso. 
4. In caso di parita' o di mancanza di voti preferenziali, prevale il
candidato che nella lista occupa posizione di precedenza.